Le sentenze delle sezioni unite della corte di cassazione non determinano nessun impatto sul patrimonio delle Fondazioni di origine bancaria, mentre sul fronte delle erogazioni tolgono risorse che le Fondazioni, in caso di esito positivo delle sentenze, avrebbero potuto destinare al non profit, in un momento caratterizzato da particolari difficoltà economiche e sociali.
Questa è la valutazione dell'Acri riguardo alle 28 sentenze (uguali fra loro nel merito) con le quali il 22 gennaio scorso la Cassazione ha depositato le sue decisioni riguardo le corrispondenti cause relative al contenzioso fiscale per il riconoscimento di crediti di imposta che vede contrapposte, da più di un decennio, le Fondazioni all’Amministrazione finanziaria.
L’oggetto del contenzioso riguarda la spettanza o meno alle Fondazioni di origine bancaria della disciplina agevolativa concernente la riduzione dell’aliquota IRPEG al 50% ex art. 6 del d.P.R. n. 601/73, per il periodo tra il 1990 e il 1999, ossia dall’attuazione della legge “Amato” (n. 218 del 30 luglio 1990) fino all’entrata in vigore della legge “Ciampi” (decreto attuativo d.lgs. n. 153/99), che aveva espressamente riconosciuto alle Fondazioni di origine bancaria l’applicabilità del suddetto articolo 6.
La Corte di Cassazione, non riconoscendo alle Fondazioni di origine bancaria lo status di soggetti non profit di utilità sociale anche prima del 1999, diverge dalle indicazioni della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza del 10 gennaio 2006) e, soprattutto, dalle precedenti decisioni delle medesime Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 27619/2006).