Contenzioso

Adr con Chiomenti e Lc-Amm per la riservatezza dei contratti con Alitalia

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura sensibile di alcune informazioni relative ad attività non aviation. Ryanair aveva ottenuto nel 2020 l'accesso ai documenti per verificare l’eventuale mancato rispetto dei principi di concorrenzialità e parità di trattamento

11-02-2021

Adr con Chiomenti e Lc-Amm per la riservatezza dei contratti con Alitalia



Aeroporti di Roma ha ottenuto dal Consiglio di Stato la conferma circa la riservatezza di alcuni dati richiesti da Ryanair e ha contestualmente respinto un parallelo ricorso per ottemperanza proposto dal vettore.
Nei giudizi Aeroporti di Roma è stata rappresentata da Chiomenti (TLIndex2), con i partner Gian Michele Roberti (in foto a destra) e Marco Serpone, e da Lattanzi Caldarelli (Lc-Amm) con i name partner Francesco Cardarelli (in foto a sinistra) e Filippo Lattanzi.

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la natura estremamente sensibile di alcune informazioni e degli effetti, in termini di diretta concorrenzialità, derivanti dalla loro divulgazione. In tale prospettiva, il collegio ha riconosciuto, tra le altre cose, che i "corrispettivi" costituiscono il termine essenziale del risultato di una contrattazione e dell’esercizio dell’attività commerciale: in questo caso, le informazioni che afferiscono ad attività non aviation, e che pertanto restano estranee alla regolamentazione pubblicistica nella loro determinazione, non devono essere rese accessibili a soggetti terzi. Più in generale, il collegio ha accertato la sussistenza di concrete e specifiche esigenze di tutela della riservatezza in relazione ai dati menzionati dalla società ricorrente.

La compagnia low cost irlandese lo scorso luglio aveva ottenuto dal Tar Milano e dal Consiglio di Stato il riconoscimento dell’inottemperanza dei gestori aeroportuali di Milano (Sea) e di Roma (Adr) all’ordine di esibizione integrale e senza oscuramenti od omissioni dei contratti stipulati con Alitalia. L’ordine era già stato riconosciuto a fine 2019 da precedenti pronunce dei giudici amministrativi, in ragione del pubblico interesse delle attività svolte dai gestori aeroportuali. La richiesta di accesso di Ryanair era sorretta dall’interesse a verificare l’eventuale mancato rispetto dei principi di concorrenzialità e parità di trattamento.


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