Agrovoltaico: l'ibrido dei benefici

L’ agrovoltaico rappresenta un sistema integrato di produzione di energia solare e agricola che, benché ancora poco diffuso, è noto come sistema "ibrido" in grado di rispondere al fabbisogno energetico e di produzione alimentare.

20-12-2021

Agrovoltaico: l'ibrido dei benefici

 

L’agrovoltaico: una breve introduzione

L’ agrovoltaico (o agro-fotovoltaico) rappresenta un sistema integrato di produzione di energia solare e agricola che sebbene sia ancora poco diffuso nel territorio italiano, in realtà, è da tempo conosciuto e teorizzato in tutto il resto del mondo, come un sistema “ibrido” in grado di rispondere sia al fabbisogno energetico sia a quello della produzione alimentare.

In sintesi, l’agrovoltaico offre la possibilità di produrre energia elettrica mantenendo la coltivazione diretta dei terreni e/o l’allevamento di bestiame, attraverso impianti che per le loro caratteristiche tecniche e fisiche rispettano la produzione agricola: trattasi di una vera e propria “convivenza” pacifica tra il mondo agricolo e quello della produzione di energia solare che apporta significativi vantaggi ad entrambi i settori, oltre a favorire il recupero e la valorizzazione di molti lotti agricoli ad oggi abbandonati.

 

I vantaggi e gli svantaggi

I vantaggi di tali sistemi agro solari sono, infatti, molteplici: (i) proteggono le colture da eventi climatici estremi creando specifiche zone d’ombreggiamento; (ii) migliorano la competitività delle aziende agricole apportando significativi benefici alle stesse (riducendo, ad esempio, i costi di approvvigionamento energetico); (iii) contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione; (iv) consentono il proficuo utilizzo di una parte dei terreni agricoli abbandonati; (v) riducono l’evaporazione dei terreni, permettendo il recupero delle acque meteoriche, oltre a (vi) favorire l’innovazione dei processi agricoli rendendoli ecosostenibili e maggiormente competitivi.

Di contro, lo sviluppo dell’agrovoltaico, soprattutto in Italia, è stato penalizzato da alcuni fattori, quali - in primis - la mancanza di una disciplina ad hoc a livello nazionale che ha fatto sì che si “affermassero” indirizzi regionali non uniformi e, di conseguenza, iter autorizzativi lunghi e complessi al fine di ottenere i permessi necessari alla realizzazione e successiva messa in esecuzione degli impianti (i.e. portare i progetti agrovoltaici al cd. ready to build) ed in secondo luogo gli elevati costi di quest’ultimi richiesti dalla necessità di rispettare specifiche progettazioni ingegneristiche, come l’altezza, le peculiarità dei tracker, la distanza fra i moduli, il sistema fisso o variabile, il grado di ombreggiamento delle colture agricole nei vari mesi dell’anno, al fine di rendere compatibili tali strutture con le esigenze dell’agricoltura. Per vero, come è stato detto, non si tratta di “un semplice impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma è un progetto integrato e innovativo, progettato, realizzato e gestito attraverso un accordo paritetico tra l’operatore agricolo e l’operatore elettrico”.

Risulta, dunque, evidente per le ragioni sopra esposte che per lo sviluppo di tali impianti altamente innovativi è necessario - se non indispensabile - avere accesso a benefici economici. Diversamente, invece, in Italia, un ulteriore ostacolo alla diffusione degli impianti agrovoltaici è stato rappresentato proprio dall’esclusione - sino ad oggi - di tali impianti dal sistema di incentivazione statale introdotto per le fonti rinnovabili dal D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 (il “Decreto Incentivi”); sistema, questo, che fortunatamente è stato di recente modificato ed esteso anche all’agrovoltaico dapprima da decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120/2020 (il “DL Semplificazioni”) e successivamente, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, entrata in vigore lo scorso 31 luglio 2021, con cui è stato convertito in legge il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 (il “DL Semplificazioni Bis”).

Vediamo quali sono, in concreto, dette novità rispetto alla situazione precedente.

 

Gli incentivi “bloccati” per gli impianti collocati in zone agricole

Come si accennava nel paragrafo che precede, per lungo tempo, è stato posto un divieto di accesso alle incentivazioni statali, previste dal Decreto Incentivi, anche se con specifico riferimento alle installazioni a terra di impianti fotovoltaici in zone agricole. Tale divieto rispondeva all’esigenza di preservare l’ambiente e l’ecosostenibilità dei terreni agricoli. In particolare, all’art. 65, comma primo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27 (il “DL 2012”) - norma attualmente in vigore seppure con le “innovazioni” che a breve evidenzieremo - è previsto che “agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l’accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28”.

Il suddetto divieto è stato, successivamente, modificato, dall’articolo 56, comma 8-bis, del DL Semplificazioni che, introducendo due ulteriori commi all’articolo 65 del DL 2012, ha esteso la possibilità di ottenere gli incentivi statali agli impianti realizzati (i) su aree agricole che siano state dichiarate di interesse nazionale e/o (ii) su discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per le quali sia già stato attestato l’avvenuto  completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale nel rispetto delle norme regionali   vigenti (cfr. art. 65, commi 1-bis e 1-ter, Decreto Incentivi).

 

Lo sblocco degli incentivi nell’Agrovoltaico: il D.L. Semplificazioni Bis

Un ulteriore passo in avanti si è, infine, avuto con il DL Semplificazioni Bis. In virtù del suddetto decreto, sono state, infatti, apportate ulteriori rilevanti modifiche in materia di energie rinnovabili sia al DL 2012 sia al DL Semplificazioni con l’obiettivo anche di snellire i lunghi iter autorizzativi.

Si tratta del primo provvedimento in Italia volto a definire il quadro normativo nazionale per facilitare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell’ambito del quale - per quanto di nostro interesse - sono stati stanziati oltre 28 miliardi di Euro per l’agricoltura sostenibile e l’energia rinnovabile, nonché dal Piano Nazionale degli investimenti complementari e dal Piano nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

Per quanto rileva ai nostri fini, una significativa modifica apportata dal DL Semplificazioni Bis riguarda lo “sblocco” degli incentivi statali con riferimento anche agli impianti agrovoltaici. In particolare, il comma 5 dell’art. 31 del DL Semplificazioni Bis, introducendo delle ulteriori deroghe al primo comma dell’art. 65 del DL 2012, ha consentito espressamente l’accesso ai suddetti benefici statali anche agli impianti agrovoltaici, purché siano rispettate determinate peculiarità al fine di permettere soluzioni integrative e innovative.

Si tratta, quindi, di una eccezione al generale divieto di accesso agli incentivi degli impianti realizzati su terreni agricoli, subordinata alle seguenti condizioni: (i) struttura degli impianti con montaggio verticale dei moduli elevati da terra; (ii) continuità delle attività agricole colturali e pastorali e (iii) utilizzo di strumenti di agricoltura digitale e di precisione, inoltre (iv) sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

 

Conclusioni

Da quanto sopra risulta evidente che il rispetto degli obiettivi che sono stati prefissati da tali iniziative richiederanno, anche all’Italia, un maggiore impegno ed investimento nel settore delle energie rinnovabili e, di conseguenza, in tale contesto proprio il sistema ibrido di agrovoltaico potrà rappresentare un’importante opportunità al fine del raggiungimento dei suddetti obiettivi.

A tal riguardo, appare altresì chiaro che la realizzazione di tali progetti agro solari dovrà rispettare quanto stabilito dalla normativa qui brevemente richiamata, sicché, a titolo esemplificativo dal punto di vista contrattuale, risulterà imprescindibile prevedere accordi che sintetizzino le esigenze di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con l’attività di coltivazione agricola attraverso specifiche pattuizioni contrattuali con i singoli coltivatori e/o aziende agricole che garantiscano la continuità della produzione agricola.

Il nostro Studio è strutturato anche in virtù dell’esperienza ultradecennale maturata nel settore dello sviluppo, del finanziamento e della compravendita di impianti fotovoltaici ad affiancare il cliente offrendo ogni supporto necessario a tali fini.

 

Il contenuto integrale è disponibile qui. 

 

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