AL VIA IL "CONCORDATO" PER PICCOLE AZIENDE

28-02-2012

AL VIA IL "CONCORDATO" PER PICCOLE AZIENDE

Entrerà in vigore domani la disciplina del nuovo istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento previsto dalla legge 3 del 27 gennaio 2012. Si tratta di una tipologia di concordato che si ispira alle esperienze di altri ordinamenti europei ed è finalizzato a comporre le cosiddette crisi da sovraindebitamento, ovvero le crisi di liquidità del singolo debitore non assoggettabili alle ordinarie procedure concorsuali.
«Il nuovo istituto – spiegano da Simmons & Simmons - avrebbe dovuto subire alcune integrazioni nell’ambito della conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212, come spiegato dalla legge di conversione numero 10 dello scorso 20 gennaio». In occasione della quale legge ci sono state verifiche e modifiche in sede parlamentare. «Viceversa – riprendono gli esperti di Simmons – tali integrazioni si sono perse, in quanto il nuovo istituto sarà disciplinato unicamente dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012». Dopo tale percorso pasticciato, è però «verosimile e auspicabile che le modifiche proposte in sede di conversione del decreto legge 22 dicembre 2011, n. 212 confluiscano in un nuovo provvedimento legislativo a sé stante, di prossima pubblicazione». 
Il nuovo istituto della composizione delle crisi da sovraindebitamento riguarda tutti quei soggetti che non sono sottoposti/sottoponibili alle vigenti procedure concorsuali ossia gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che non soddisfino determinati requisiti, espressamente indicati dalla legge fallimentare, e gli imprenditori agricoli.
In modo generale, «il legislatore, nella relazione illustrativa al provvedimento e nelle schede di analisi, parla di microimprese».
Non tutti, però hanno diritto all'accesso a tale procedura. I debitori, infatti, devono avere determinate caratteristiche. Per esempio, non  essere assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali; non aver fatto ricorso, nei  cinque anni precedenti, alla medesima procedura di composizione delle crisi; non  aver subito in precedenza provvedimenti di revoca, annullamento o risoluzione, per cause a lui imputabili, di accordi di composizione della crisi omologati.
La legge, inoltre, attribuisce la rilevanza penale a specifiche condotte del debitore, finalizzate a ottenere l¹accesso alla procedura o tenute nel corso della medesima o connesse al mancato rispetto dei contenuti dell¹accordo, prevedendo la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1000 a 50000 euro. Gli strumenti per la gestione delle criticità debitorie, insomma, si allargano. E, presto, oltre alle pmi, potrebbero arrivare alle persone fisiche.

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Simmons & Simmons


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