Amiconi ha assistito con successo Quenza - operatore di rete televisivo di Bergamo - nella richiesta di annullamento della nuova graduatoria per l’assegnazione delle frequenze alle Tv locali della Regione Lombardia, che l’aveva classificata in posizione non utile, unitamente agli altri operatori accomunati dall’intesa d’ufficio sul medesimo Ch 7 Vhf.
Con la sentenza n. 9658/16, pubblicata il 12.9.16, il Tar del Lazio ha accolto il ricorso dell’azienda bergamasca e i successivi motivi aggiunti proposti da rappresentata da Marzia Amiconi (in foto) e Mauro Amiconi.
Il declassamento subito dalla ricorrente originava dall’esclusione di due suoi impianti dal computo complessivo, in quanto, secondo il Ministero dello sviluppo economico, il loro acquisto, avvenuto da numerosi anni, sarebbe stato illegittimo.
La sentenza del Tar del Lazio condividendo le tesi articolate da Quenza, ha censurato l’impostazione data dalla resistente amministrazione in quanto, visto il lungo tempo trascorso tra la compravendita e la valutazione di presunta illegittimità della stessa, non solo doveva ritenersi significativo e in buona fede l’affidamento della ricorrente, ma anche a causa del difetto di motivazione del Ministero per non aver effettuato un’adeguata ponderazione comparativa tra l’interesse pubblico, attuale e concreto, a sostegno dell’esercizio discrezionale dei poteri di autotutela, con l’interesse dei destinatari dell’atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento dell’amministrazione.
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