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Antiriciclaggio, la IV Direttiva è legge

Unione Fiduciaria e Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi insieme a TopLegal analizzano le novità e gli impatti della IV Direttiva in tema di antiriciclaggio

16-06-2017

Antiriciclaggio, la IV Direttiva è legge

La IV Direttiva Antiriciclaggio è stata recepita all’interno dell’ordinamento legislativo italiano. TopLegal – in collaborazione con Unione Fiduciaria e Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi – ha approfondito il nuovo quadro normativo durante l’incontro “Antiriciclaggio: la IV Direttiva è legge” al quale sono intervenuti in qualità di relatori Elisa Faccioli e Marcello Fumagalli di Unione Fiduciaria, Roberto Ferretti del Foro di Milano, Armando Tadini della Guardia di Finanza e Armando Simbari, partner di Dinoia Federico Pelanda Simbari Uslenghi.

Nel corso dei lavori, che si sono svolti lo scorso 14 giugno a Spazio Chiossetto, sono stati presentati gli aspetti più salienti della Direttiva con accento su novità normative e impatti sulle procedure attualmente in uso. Cinque i temi approfonditi: lo schema di decreto di recepimento, l’autovalutazione del rischio riciclaggio e gli obblighi di adeguata verifica, le segnalazioni di operazioni sospette, il nuovo apparato sanzionatorio e la disciplina sul whistleblowing.

Introducendo e definendo il contesto normativo di riferimento, Elisa Faccioli ha messo in luce gli impatti sulle procedure in uso. In particolare, l’autovalutazione richiesta sulla base dell’approccio al rischio, che impone di rivedere i criteri di calcolo del profilo di rischio e il processo di adeguata verifica. La Direttiva richiede, infatti, a tutti i soggetti obbligati di affinare l’azione di prevenzione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo attraverso un più sistematico ricorso all’approccio basato sul rischio (art. 8) che diviene principio cardine dell’intero sistema antiriciclaggio dell’Unione. Implementare un approccio basato sul rischio impone – come evidenziato da Roberto Ferretti nel corso del suo intervento – un processo formalizzato e iterativo in cui l’adeguata verifica diventa un adempimento “dinamico” sia a livello del singolo cliente sia a livello delle misure e quindi della procedura da seguire. 

Ponendo l’accento sulla prevenzione, la IV Direttiva ribadisce l’importanza delle segnalazioni di operazione sospette per accendere un faro su situazioni anomale, pur senza la necessità di identificarne il reato. Al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette, i soggetti obbligati – come spiegato da Armando Tadini - possono avvalersi degli indici di anomalia e degli schemi rappresentativi di comportamenti anomali elaborati dall’Unità Informativa Finanziaria (Uif). Potendo contare sull’ampliamento e il perfezionamento della tutela del segnalante introdotto dalla IV Direttiva, che prevede che l’Autorità Giudiziaria, in ogni fase del procedimento, debba mantenere riservate le informazioni escludendole sia dal proprio fascicolo che da quello del dibattimento. Sempre rimanendo in tema di segnalazioni, la IV Direttiva impone anche ai soggetti obbligati di dotarsi di un sistema di whistleblowing. Come ricordato da Marcello Fumagalli, l’articolo 48 prevede espressamente questo obbligo e vincola all’utilizzo di procedure che garantiscano la tutela della riservatezza del segnalante, la tutela del soggetto che effettua la segnalazione contro condotte ritorsive e lo sviluppo di uno specifico canale di segnalazione, anonimo e indipendente, proporzionato alla natura e alle dimensioni del soggetto obbligato. 

Dall'Europa arrivano novità importanti, infine, anche per l’apparato sanzionatorio. A illustrarle nel corso dell’incontro è stato Armando Simbari che, partendo dalle affermazioni di principio date dalla direttiva comunitaria e alle quali i legislatori dovrebbero adeguarsi, ha sottolineato che la risposta sanzionatoria dovrà rientrare nei criteri di unitarietà, effettività, proporzionalità e capacità dissuasiva. La gamma di risposte sanzionatorie dovrà essere ampia e tener conto delle differenze tra i soggetti indagati. Inoltre per il principio del “ne bis in idem” si dovrebbe evitare una duplice risposta sanzionatoria di natura amministrativa e penale a fronte di una unica offesa. Tra le novità della nuova norma c’è anche la circoscrizione dell’intervento sanzionatorio penale alle violazioni più gravi e reiterate. Infatti, viene attribuita rilevanza penale unicamente alle violazioni degli obblighi antiriciclaggio che siano realizzate attraverso condotte di falsificazione o con altri mezzi fraudolenti.

Ulteriori novità – conclude Simbari – riguardano la nozione di riciclaggio. Quest’ultimo viene considerato in una concezione più ampia rispetto a quella prevista dal codice penale e compendia in sé tutti i reati di riciclaggio, di ricettazione e di autoriciclaggio. Infine, sul fronte delle sanzioni amministrative, il nuovo testo di legge alleggerisce le pene per chi omette di segnalare l’operazione sospetta mentre prevede disposizioni sanzionatorie specifiche per gli intermediari bancari e finanziari.

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