Gli Ordini forensi sono tenuti a segnalare all’Uif la mancata attuazione degli obblighi antiriciclaggio da parte degli iscritti esclusivamente in occasione del controllo disciplinare. Nessun altro potere ispettivo e di controllo gli è stato loro affidato dalla normativa in vigore o in attesa di entrare in vigore. L’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha messo a punto una nota interpretativa per spiegare l’effetto delle nuove prescrizioni in capo agli ordini professionali, introdotte con la terza direttiva Ue, recepita dal decreto legislativo n.231 /2007, anche alla luce del cosiddetto decreto correttivo (approvato dal Consiglio dei ministri del 18 settembre e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). La nota interpretativa è stata inviata oggi ai presidenti dei Consigli dell’ordine accompagnata da una lettera circolare del presidente Guido Alpa. Secondo la nota, che propone una interpretazione sistematica dell’articolo 8 del dlgs 231/07, gli obblighi in capo agli Ordini devono modularsi quanto a intensità a seconda che l’Ordine professionale abbia scelto di proporsi “da filtro” tra gli iscritti e Uif. A seconda cioé, che l’Ordine si sia assunto la responsabilità di ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e ritrasmetterle all’Uif.