Gli studi nel procedimento Agcm per il gas del Comune di Genova
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha concluso il procedimento istruttorio A/527 senza accertare alcuna infrazione nei confronti di Ireti, Italgas Reti e 2I Rete Gas. In sede di avvio istruttoria, nel marzo 2019, l'Agcm aveva ipotizzato che alcune condotte delle parti potessero configurare un abuso di posizione dominante diretto a rallentare l'avvio, da parte del Comune di Genova, della procedura di affidamento del servizio di distribuzione del gas nell'Atem Genova 1. Con delibera del 14 gennaio 2020, l'Agcm ha chiuso il caso senza accertare violazioni della normativa antitrust, rendendo vincolanti alcune misure spontaneamente assunte dalle parti. Grimaldi ha assistito Ireti con un team composto dal managing partner Francesco Sciaudone, dal partner Daniela Fioretti e da Andrea Neri. Clifford Chance e Gianni Origoni Grippo Cappelli hanno assistito Italgas Reti, con due team costituiti rispettivamente dal socio Luciano Di Via e dal senior associate Pasquale Leone, nonché dal socio Piero Fattori e dal senior associate Andrea Pezza. 2I Rete Gas è stata assistita da Legance con un team composto dal partner Vito Auricchio e dalla senior associate Nicoletta De Mucci.
Lipani Catricalà vince per Atac contro l’Agcm
Con la sentenza n. 1680 del 7 febbraio 2020, la seconda sezione del Tar del Lazio ha respinto il ricorso ex art. 21-bis della legge n. 287/1990 presentato dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) avverso la deliberazione n. 2/2018 dell’assemblea capitolina, con cui era stata disposta la proroga dell'affidamento del servizio Tpl ad Atac fino al 3 dicembre 2021, rispetto all’originario termine del 4 dicembre 2019. Ai fini del suddetto giudizio, Atac è stata assistita dai propri legali interni, Franco Middei e Vincenzo Patanella, coadiuvati da Lipani Catricalà con il name partner Antonio Catricalà, il coordinatore della practice di antitrust & regulatory Carlo Edoardo Cazzato e Luca Baccaro, mentre Roma Capitale è stata patrocinata dall’Avvocatura civica capitolina e, in particolare, da Luigi D'Ottavi. Il Tar Lazio, entrando nel merito del ricorso, ha considerato la deliberazione in questione conforme all’art. 5, par. 5, del Regolamento comunitario (Ce) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto, rilevando come la contestata proroga fosse necessaria a presentare la richiesta di concordato in continuità al Tribunale fallimentare di Roma ed evitare la dichiarazione di fallimento di Atac, da cui sarebbe derivato il pericolo imminente di interruzione del Tpl in tutto il Comune di Roma.
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