Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello formulato dalla società Site – difesa da Andrea Stefanelli - ribaltando la decisione del Tar Bologna che aveva stabilito come non vi fosse alcun errore nel reinserimento delle c.d. “ali maggiori”, ai fini calcolo dello scarto medio aritmetico.
Ai sensi del nuovo art. 97, comma 8 D.Lgs. 50/2016, qualora il criterio di aggiudicazione prescelto sia quello del prezzo più basso, l’aggiudicazione deve essere disposta a favore dell’offerta che si colloca immediatamente al di sotto della cosiddetta “soglia di anomalia”, calcolata a seguito di una serie di complesse operazioni matematiche. La prima di esse riguarda nello specifico il c.d. “taglio delle ali”, ovvero l’accantonamento delle offerte che contengono rispettivamente i maggiori ed i minori ribassi rispetto alla base d’asta, cui segue il calcolo della media aritmetica delle offerte nonché lo scarto medio aritmetico dei ribassi, in modo da determinare, infine, la suddetta “soglia” di anomalia.
Tuttavia, nel caso in esame, il Cineca(Consorzio Interuniversitario Italiano) aveva determinato la prima media escludendo le offerte contenenti i maggiori ed i minori ribassi (nella misura del 10%), salvo poi reintrodurre – del tutto inspiegabilmente – le cd “ali maggiori” ( i maggiori ribassi) per eseguire il calcolo della seconda media, ovvero quello dello scarto medio aritmetico. Così facendo la società ricorrente Site non si era potuta aggiudicare l’appalto per i lavori pubblici necessari all’installazione del Supercalcolatore “Marconi”, risultando penalizzata da una soglia d’anomalia che l’avrebbe invece vista aggiudicataria nel caso in cui si fosse correttamente proceduto al calcolo di entrambe le medie, secondo quanto disposto dal nuovo Codice dei contratti pubblici.