L'attività di Bancoposta svolta da Poste Italiane deve essere considerata, sotto ogni aspetto, quale vera e propria attività bancaria, e nell'esercizio di tale attività Poste Italiane è tenuta a operare come ogni altro istituto creditizio, con assunzione delle facoltà e degli obblighi relativi a tale status. È quanto ha sentenziato il Tribunale Civile di Roma, in una causa proposta da GenialLoyd spa e Allianz spa, entrambe assistite dagli avvocati Francesco Cantoni e Luisella Sarullo, dello studio Traverso & Associati, e riguardante alcuni assegni non trasferibili, fraudolentemente intercettati da ignoti e incassati presso sportelli “Bancoposta” con la presentazione di documenti falsi. Di conseguenza l'attività di negoziazione di assegni posta in essere da Poste Italiane risulta disciplinata dalla Legge Assegni, e dunque il pagamento di un assegno non trasferibile a una persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario risponde dei danni causati dal pagamento non corretto.
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