Assonime, con nuova circolare n.52, ha diramato la circolare n. 33/E dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre scorso, con la quale sono state fornite istruzioni in merito all’adempimento da eseguire entro la fine del corrente mese per l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro e per consentire l’opzione per l’imponibilità ad Iva nei casi di locazione soggette a Iva secondo la previgente disciplina e ora esenti da tale imposta. Il tutto secondo la nuova disciplina introdotta con la legge 248 del 2006. Tra i vari aspetti, Assonime ricorda che nell’ambito di applicazione della registrazione rientrano le locazioni da assoggettare ad imposta di registro a norma dell’art. 5 della tariffa, non registrate all’epoca della loro formazione in quanto assoggettate ad i.v.a. in base alla previgente disciplina: in particolare, quindi, la circolare precisa che vi rientrano le locazioni finanziarie di immobili (fabbricati e fondi rustici), le locazioni di immobili abitativi da parte di imprese che li hanno costruiti per la vendita e le locazioni in genere di immobili strumentali che per loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicale trasformazione.