AVVOCATI, ECCO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

22-01-2007

AVVOCATI, ECCO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Con il nuovo codice deontologico, approvato lo scorso giovedì, il Consiglio Nazionale Forense, presieduto da Guido Alpa (in foto), ha recepito le disposizioni contenute nella legge Bersani, dando il via di fatto al processo di liberalizzazione della professione. Le nuove disposizioni ora passano al vaglio del ministero della Giustizia e dell’Antitrust. Tra i divieti abrogati, quello relativo alla violazione dei minimi tariffari, quello relativo alla pubblicità e, infine, quello riguardante i patti quota-lite con i clienti.

 
Relativamente alla questione dei minimi tariffari, è stata abrogata la disposizione contenuta nell’articolo 43 in cui si prevedeva la possibilità per gli avvocati di derogare ai minimi tariffari e, quindi, di stabilire compensi forfetari, limitatamente nei casi di consulenza e assistenza continuativa in ambito stragiudiziale, purchè questi fossero proporzionali al prevedibile impegno. Ora questo limite non esiste più e di fatto le deroghe ai minimi tariffari sono consentite in qualsiasi tipo di consulenza e assistenza legale. Resta però il vincolo della proporzionalità del compenso alla prestazione fornita dagli avvocati.
 
 
Ampliate le possibilità di azione in campo pubblicitario. Con il nuovo articolo 17, gli avvocati potranno dare informazioni non solo sui titoli conseguiti e sui diplomi di specializzazione (possibilità che il vecchio codice comunque consentiva), ma anche sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni, purchè queste rispettino criteri di trasparenza e veridicità. A vigilare su tale aspetto sarà lo stesso Consiglio dell’ordine.
Quanto alla forma e alla modalità, l’informazione deve rispettare il decoro e la dignità professionale. Importante è che essa non assumi il carattere della pubblicità ingannevole, elogiativa e comparativa. Lo stesso articolo conferma inoltre agli avvocati la possibilità di organizzare e sponsorizzare seminari di studio, corsi di formazione professionale e convegni in discipline attinenti alla professione forense.
 
 
Relativamente alle modalità di informazione, contenute nell’articolo 17-bis, il nuovo Codice prevede l’obbligo in capo al professionista di dare informazioni specifiche sulla propria sede, sull’albo di iscrizione, sulla struttura e sulla composizione dello studio a cui appartiene. Riguardo ai mezzi di diffusione, oggi è consentita la pubblicità tramite giornali, mezzi televisivi e radiofonici. Permane però il divieto di accaparramento della clientela, contemplato dall’articolo 19 del nuovo Codice. Per gli avvocati non sarà possibile quindi offrire direttamente, o per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici e aperti al pubblico.
 
 
Con la caduta del divieto del patto quota-lite, il Codice stabilisce la legittimità del patto col quale l’avvocato stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi. Risulta invece vietato il patto con il cliente che realizza, in via diretta o indiretta, la cessione al professionista del credito o del bene litigioso, così come previsto dall’art. 1418 c.c.
 
 
Oltre a questi divieti, le nuove regole hanno anche abrogato il divieto di offrire ai clienti servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fissando però il limite secondo cui il professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione debba essere resa da uno o più soci professionisti sotto personale responsabilità.
 
TopLegal pubblica in allegato (in basso) il testo completo del nuovo codice deontologico.


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