Tribunale di Bari

AZIENDA BATTE BANCA: STOP DENUNCE CRIF

09-05-2012

AZIENDA BATTE BANCA: STOP DENUNCE CRIF

Il Tribunale di Bari sconfigge uno dei moloch più temibili per le imprese. Il Crif, Centrale rischi e cattivi pagatori, è uno di quegli elenchi nei quali nessuno vorrebbe essere inserito. Essere segnalato al Crif, infatti, è un marchio a fuoco ed equivale a voler dire non avere più credibilità. Ma di recente un provvedimento innovativo, appunto, del Tribunale di Bari ha disposto «la sospensione della segnalazione alla Centrale Rischi» della sofferenza di un'azienda assistita dallo studio legale Cardanobile.
«Una azienda, quando viene segnalata al Crif - spiega l'avvocato Maurizio Cardanobile che ha seguito la vicenda - non ha più la possibilità di ottenere prestiti, mutui, finanziamenti e altro, per anni, sia da parte dell’Istituto segnalante che da parte di tutti gli istituti di credito. Con tutte le ovvie conseguenza per una impresa la quale si vede, nel giro di cinque giorni, revocare le linee di credito e  bloccare qualsiasi forma di accesso a conti bancari». La vicenda in oggetto riguarda una segnalazione operata dalla Banca di Credito Cooperativo degli Ulivi, Terra di Bari, in danno di un’azienda assistita da Cardanobile. «La società - spiega il legale - col ricorso ex art. 700 al Tribunale, deduceva che la Bcc aveva concesso un finanziamento decennale garantito da ipoteca; che la Bcc, a seguito di un ritardo di pagamento, preannunciava il recupero coattivo della somma finanziata e revoca di tutti gli affidamenti, dichiarando l’azienda decaduta dal beneficio, il passaggio a sofferenza e la segnalazione presso la Centrale Rischi della Banca d’Italia».
 
Ma in seguito al ricorso presentato dall'azienda, il giudice ha ritenuto che il contratto di conto corrente e quello connesso all’apertura di credito, devono essere eseguiti dalla banca secondo le regole della buona fede e della correttezza. E tra gli obblighi rientra quello della Banca di valutare attentamente la posizione del correntista procedendo alla segnalazione dello stesso presso la centrale rischi solo ed esclusivamente nei casi in cui ricorrano le condizioni necessarie per procedere a tale segnalazione. «Il Giudice - conferma Cardanobile - ha accolto le nostre istanze evidenziando, in particolare, delle linee di principio particolarmente interessanti. Data l'attualità del problema, stante il fatto che le aziende spesso, soprattutto in questo periodo, vengono soffocate dalle banche, l'ordinanza è particolarmente interessante e innovativa in Italia».

La portata innovativa dell’ordinanza è che il Giudice, facendo proprie le istruzioni della Banca d’Italia, ha ritenuto che «l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito». «Il giudice - precisa ancora l'avvocato - ha inoltre posto a carico dell’Istituto segnalante l’onere di dimostrare, pertanto, la giustezza della propria segnalazione. Ed allora, ai fini della valutazione del fumus boni iuris dell’istanza cautelare proposta, occorre accertare che il mancato adempimento dell’esposizione debitoria sia dovuta a quella obiettiva difficoltà economica finanziaria e non già ad una mera ipotesi di ritardo, nonché accertare la fondatezza della contestazione medesima. Il giudice, inoltre ha ritenuto che a fronte di un inadempimento modesto da parte dell’azienda, la reazione della banca che ne è scaturita non appare conforme ai principi di buona fede e che la segnalazione al Crif non è avvenuta a seguito di una valutazione complessiva della obiettiva difficoltà economica finanziaria dell’impresa segnalata. Pertanto, la Banca segnalante non ha provato l’esistenza di una fondata e persistente situazione di difficoltà economica da parte dell’istituto».

Tra i punti innovativi dell'ordinanza, inoltre, c'è il fatto che il Giudice ha eliminato completamente, e non sospeso, la segnalazione al Crif.
Di fatto riabilitando l’azienda con tutte le conseguenze favorevoli.



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