IL CONTENZIOSO

Azione diretta del subvettore: definiti i criteri

Il caso seguito da Margiotta & Partners

17-01-2025

Azione diretta del subvettore: definiti i criteri

Recentemente lo studio Margiotta & Partners ha affiancato una realtà primaria del mondo della logistica all’interno di un giudizio che ha portato al rigetto, da parte del giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dell’azione diretta di un subvettore.


Si tratta di uno strumento disciplinato dall’articolo 7-ter del D.Lgs. 286/2005, importante per assicurare il pagamento delle prestazioni di trasporto in caso di inadempimento da parte del committente diretto

 

Il caso

Un subvettore aveva richiesto il pagamento di somme derivanti da noli non corrisposti, rivolgendosi direttamente al destinatario finale del trasporto, l’assistito di Margiotta & Partners, ritenuto il beneficiario effettivo del servizio.

 
L’assistito dello studio ha contestato la pretesa, affermando di non aver mai avuto rapporti diretti con il subvettore, nonchè di non aver commissionato alcuna prestazione e di non aver ricevuto servizi di trasporto da parte di quest’ultimo. Inoltre, ha sottolineato la carenza di prove documentali e l’assenza di una dimostrazione chiara del corrispettivo concordato.

 

Tali obiezioni sono state evidenziate dal giudice, il quale ha sottolineato che il subvettore non aveva prodotto documentazione valida a provare l’esistenza del rapporto contrattuale, l’effettiva esecuzione delle prestazioni di trasporto e la determinazione del corrispettivo. A ciò si aggiunge l’inadeguatezza delle testimonianze presentate in giudizio dal subvettore, troppo generiche e prive di elementi relativi alla natura del rapporto, alle prestazioni effettivamente svolte e al prezzo concordato.

 

La decisione

In assenza di tali elementi, la domanda del subvettore è stata rigettata poiché ritenuta carente sotto il profilo probatorio. In particolare, il tribunale ha ribadito che per l’azione diretta ex art. 7-ter è indispensabile dimostrare non solo l’esistenza di un rapporto contrattuale tra subvettore e vettore, ma anche il corrispettivo pattuito e le prestazioni effettivamente eseguite. 

 

«Si tratta di un provvedimento molto interessante, perché delinea alcuni elementi essenziali che deve necessariamente possedere l’introduzione dell’azione diretta ex art. 7 ter affinchè la domanda creditoria del vettore possa trovare concreto accoglimento - ha commentato Margiotta -. Ritengo sia molto utile per gli operatori di settore che intendano esperire simili iniziative per tutelare il proprio credito, sia per eventuali soggetti passivi che potranno rinvenire nel provvedimento adeguati spunti difensivi»


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