Giuseppe Bana e Fabio Cagnola, ai margini della sentenza sul caso D&G emessa dal tribunale e pubblicata oggi da TopLegal, rilasciano una nota a difesa del loro assistito, il commercialista partner di Pirola Pennuto Zei Luciano Patelli. «Pur condannando Patelli - si legge - la sentenza non ha tuttavia condiviso lo schema di pena proposto dal pm».
La pena per Patelli è stata quasi dimezzata rispetto all'originaria richiesta di 3 anni ed è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale.
In altre parole, rispetto al trattamento sanzionatorio richiesto dal pm, che prevedeva per il consulente fiscale una pena ancora più alta rispetto a quella richiesta per il suo cliente, la sentenza ha seguito una impostazione secondo la quale il cliente e il consulente sono meritevoli dello stesso trattamento sanzionatorio.
«Valuteremo con attenzione le motivazioni della decisione sottolineano - e proporremo appello per dimostrare che il progetto di riorganizzazione aziendale, proposto dal dott. Patelli,rispondeva pienamente a criteri di trasparenza ed effettività».
Dal dibattimento è, d’altra parte, emerso con chiarezza che tale progetto di riorganizzazione rispondeva a precise e dimostrate esigenze di carattere economico-finanziario ed imprenditoriale, originate, tra l’altro, da sollecitazioni provenienti dal mondo bancario e finanziario, che raccomandavano la riconduzione dei marchi, fino a quel momento detenuti personalmente dai due stilisti, nel perimetro sociale, e ciò sia in vista di un’espansione internazionale e di un’eventuale quotazione in borsa, sia in relazione all’esigenza di ridefinire gli assetti proprietari del gruppo.
Patelli ha esplicitato nel proprio progetto le condizioni e i limiti richiesti dalla legge, raccomandando al management del gruppo di organizzare la struttura aziendale della società Gado, attraverso la predisposizione di personale e strutture idonee a garantire la piena autonomia ed effettività della gestione lussemburghese. Patelli è sempre rimasto estraneo alla fase della gestione operativa del piano,non rientrando la gestione né nell’oggetto del suo incarico né nelle sue competenze.
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