La prima sezione del Tar del Lazio - accogliendo la tesi avanzata dal team di avvocati composto da Damiano Lipani (in foto), Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, in rappresentanza della stazione appaltante Infratel Italia - ha confermato la legittimità dell’operato della società nella gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione di infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica per una rete a banda ultralarga nel territorio delle Regioni Toscana, Lazio e Puglia, relativamente al lotto 2.
Accolta la tesi in base alla quale, nel settore delle comunicazioni, in assenza di apposita previsione del bando, gli oneri di sicurezza aziendali non devono essere necessariamente specificati già in sede di offerta.
Nel settore delle telecomunicazioni, se la stazione appaltante non ha previsto, nella legge speciale di gara, che gli oneri aziendali di sicurezza siano oggetto di apposita indicazione già nell’offerta economica, le imprese partecipanti alla gara che abbiano omesso tale indicazione non devono essere escluse dalla gara.
Per il giudice amministrativo, trattandosi di lavori rientranti nel settore delle telecomunicazioni – pertanto esclusi dall’applicazione del Codice dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 22 dello stesso Codice – i concorrenti non erano vincolati a specificare già in sede di offerta la quota di oneri aziendali per la sicurezza.
Resta, in ogni caso, fermo l’obbligo per la stazione appaltante di verificare – a seguito dell’aggiudicazione – la considerazione di tali oneri ai fini della elaborazione dell’offerta e la congruità degli stessi, e ciò anche a prescindere dall’attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia.