Il Tar Lazio ha accolto il ricorso promosso da Manutencoop Facility Management contro Roma Capitale per l’annullamento del bando di gara relativo all’affidamento del global service scolastico, di valore economico complessivo superiore ai 240 milioni di euro. Manutencoop è stata assistita da Lipani Catricalà, con Damiano Lipani (in foto), Antonio Catricalà, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, e da Pietro Rescigno.
La legge di gara era stata censurata alla luce dell’incongruità degli importi indicati a base d’asta, tali da non garantire il corretto inquadramento contrattuale dei lavoratori impiegati e, conseguentemente, di remunerare i costi del lavoro necessari per l’espletamento dei servizi.
Il Tar Lazio ha riconosciuto la fondatezza dei motivi di ricorso, affermando un principio di particolare rilevanza sistematica con riguardo al tema della determinazione della base d’asta da parte delle stazioni appaltanti.
La sentenza in particolare ha evidenziato che la riconosciuta derogabilità delle tabelle ministeriali relative al costo del lavoro non consente alle stazioni appaltanti di presumere che tutti i potenziali concorrenti possano beneficiare di agevolazioni idonee a ridurre tale costo al di sotto dei parametri ministeriali. Eventuali condizioni favorevoli (ad esempio, la possibilità di ricorrere a benefici contributivi e/o fiscali) rilevano solo ai fini della formulazione dell’offerta da parte di ciascun concorrente e nella successiva fase di verifica dell’anomalia, ma non anche, in chiave prospettica, nella fase di predisposizione del bando di gara.
Sulla base di tale principio, la sentenza ha stabilito che una base d’asta caratterizzata da costi del lavoro inferiori alle tabelle ministeriali configura un illegittimo impedimento alla partecipazione delle imprese che hanno costi del lavoro più elevati.
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