BolognaFiere, assistita da Nctm, vince dinnanzi alla Corte di Cassazione due importanti giudizi tributari tesi a vedere riconosciuta la natura di locazione finanziaria dei rapporti sorti per la realizzazione del quartiere fieristico.
Negli avvisi di accertamento ricevuti dalla Società veniva negata la deduzione di alcune componenti negative, con ripresa delle maggiori Irpeg ed Ilor, interessi e sanzioni, perché l’amministrazione finanziaria riqualificava i rapporti sottostanti in contratti di mera locazione. L’esito favorevole dei giudizi di merito conduceva le parti davanti alla Corte di Cassazione.
Nel giudizio di fronte la Sezione Tributaria della Cassazione, assistita dagli avvocati Sante Ricci e Maria Serpieri di Nctm, la società ha ottenuto un'importante successo: è stato riconosciuto, infatti, che i contratti, sottoscritti dalla Società nel lontano 1980, fossero sussumibili nel contratto di leasing traslativo nonostante negli accordi non fosse individuato e predeterminato il prezzo di riscatto del complesso fieristico e sebbene fosse previsto che in caso di esercizio di opzione, dal prezzo di riscatto sarebbe stata decurtata una quota dell’importo corrisposto a titolo di canoni.
La sentenza ha quindi annullato gli avvisi di accertamento che richiedevano a BolognaFiere importi complessivamente determinati in circa 1,1 milioni di euro.
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