Il Tar del Lazio, pronunciandosi su un ricorso proposto da Santi Delia (in foto) e Michele Bonetti, soci fondatori di Bonetti & Delia, ha annullato il decreto ministeriale che regola l’accesso alla facoltà di medicina dichiarandolo illegittimo nella parte in cui “consente l’iscrizione ad anni successivi al primo, senza previo superamento della prova di ammissione, esclusivamente a chi provenga dai medesimi corsi di laurea magistrale, per trasferimento da altra sede universitaria italiana, comunitaria o extracomunitaria, senza considerare che a non diversa valutazione di equipollenza degli esami sostenuti – rispetto a quelli previsti nel piano di studio di medicina e chirurgia – si può pervenire, anche ove detti esami siano stati sostenuti in facoltà diverse”.
Il collegio, trattando il caso di uno studente che, seppure in possesso di crediti utili al passaggio ad anni successivi al primo, si vedeva negata, non solo l’ammissione, ma anche la mera valutazione della carriera pregressa svolta presso il cdl in biotecnologie, per il solo fatto di non aver superato il test predisposto per l’accesso, ha rilevato come una disposizione di tal segno manifestava evidenti profili di illegittimità e illogicità.
Il decreto ministeriale annullato dal Tar, difatti, era configurato, contra jus, in modo tale da svuotare di significato un percorso universitario che, già di per sé, dovrebbe indicare se uno studente “abbia già dimostrato le proprie attitudini in un corso di laurea affine, emergendo in caso contrario profili di incostituzionalità e di contrasto della norma con il diritto comunitario”. Il sopracitato test, secondo il Tar, costituisce requisito di ammissione, ma non anche abilitazione a titolo ulteriore, indefettibilmente richiesto per accedere alla facoltà di medicina e chirurgia”.
Riconoscendo, dunque, la validità delle difese sostenute da Bonetti & Delia, il Tar ha precisato come “non si pone, conclusivamente, alcun problema di elusione del percorso prescritto dalla legge, se gli obiettivi perseguiti vengono pienamente raggiunti per vie diverse, rispettose delle capacità formative delle università e delle regole dalle medesime dettate per assicurare la più ampia possibile attuazione del diritto allo studio costituzionalmente garantito”.
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