Bucchi & Micalella, con il socio Filippo Bucchi (in foto), ha assistito con successo Multimed, impresa operante nel settore della chirurgia, robotica, medicina rigenerativa e anestesia, in un giudizio al Tar Piemonte promosso dall’impresa Dp Medical.
La società ricorrente aveva impugnato l’affidamento della fornitura di due colonne laparoscopiche, disposto dall’Azienda Ospedaliera Nazionale di Alessandria in favore di Multimed in applicazione dell’art. 63, comma 2, lett. b (2) del nuovo codice degli appalti, che prevede una deroga all’obbligo della gara pubblica nell’ipotesi in cui la concorrenza sia esclusa per ragioni di esclusività tecnica.
La società ricorrente, in particolare, sosteneva che l’esclusività tecnica di un prodotto non consente alla stazione appaltante di derogare alla gara, essendo comunque necessaria almeno una procedura competitiva. Inoltre la ricorrente contestava la scelta della stazione appaltante di aver richiesto la fornitura di una tecnologia specifica e non equivalente.
Il Tar Piemonte ha respinto le censure sollevate dalla ricorrente, affermando che, una volta accertato che un prodotto può essere fornito solo da un operatore a fronte di caratteristiche tecniche esclusive, l’amministrazione è legittimata ad affidare direttamente l’appalto in deroga alla gara pubblica, non operando il principio di rotatività. Inoltre il Tar ha ritenuto legittima la richiesta della stazione appaltante circa la fornitura di una tecnologia specifica, trattandosi di una migliore specificazione delle caratteristiche tecniche che il prodotto doveva possedere e non di una violazione del principio dell’equivalenza.
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