Bucchi & Micalella, con il socio Filippo Bucchi (in foto), ha vinto 15 contenziosi in materia di accesso ai documenti amministrativi promossi dalla società Smia, titolare di crediti nei confronti di diverse procedure di liquidazione coatta amministrativa, innanzi al Tar Lazio, Roma e al Tar Sicilia, Palermo.
Il Tar Roma e il Tar Palermo, competenti, rispettivamente, per le procedure sottoposte a vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Assessorato Regionale Siciliano, hanno affermato il principio per cui il creditore della procedura concorsuale ha diritto di accedere ai sensi della legge n. 241/1990 agli atti della procedura e che l’Autorità di vigilanza (Ministero o Assessorato regionale) ha un obbligo di conservazione della relativa documentazione, anche a seguito della chiusura della procedura. Ciò in quanto la liquidazione coatta, al pari dell’amministrazione straordinaria, è equiparata per le sue finalità pubblicistiche ad un procedimento amministrativo ed è dunque soggetta alla disciplina sull’accesso agli atti.
I giudici hanno anche affermato che i Commissari liquidatori, quali organi della procedura, hanno un obbligo di cooperazione con l’Autorità ministeriale o regionale nella ricerca e messa a disposizione della documentazione, in considerazione delle finalità pubblicistiche della carica loro attribuita.
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