Cancrini, con un team guidato da Arturo Cancrini (in foto) e dal responsabile del contenzioso Francesco Vagnucci, ha difeso con successo la Mario Cipriani nel giudizio dinanzi al Consiglio di Stato promosso da altri operatori.
Il ricorso, avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento con cui è stato disposto, in favore di Mario Cipriani, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto per l'esecuzione dei lavori di collegamento stradale esterno dell'abitato di Tivoli - variante al ponte degli Arci, e alla richiesta di risarcimento dei danni connessi e conseguenti, è stato respinto.
In particolare il Consiglio di Stato, nell’accogliere le difese di Cancrini, ha rigettato la censura delle ricorrenti volte (i) a contestare la "indeterminatezza" - per mancanza della determinazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione per l'esecuzione del contratto d'appalto - dei contratti di avvalimento prodotti in gara dalla Cipriani (ii) a sostenere che la Cipriani avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara per non aver prodotto le dichiarazioni ex art. 38, comma 1, lett. c del d.lgs. 163/2006 degli amministratori cessati nell'anno precedente alla pubblicazione del bando di gara. A tal proposito il CdS, ha ribadito che ai fini della osservanza della prescrizione di cui all'art. 49, D.Lgs. n. 163/2006, debba considerarsi sufficiente l’indicazione da parte della concorrente ausiliata del possesso del requisito specifico richiesto in capo all'ausiliaria, essendo l’istituto dell’avvalimento, secondo quanto chiarito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'UE, finalizzato a conseguire l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza, facilitando l'accesso delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici.
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