Cancrini, con un team composto dal fondatore Arturo Cancrini e da Francesco Vagnucci (in foto), ha assistito con successo il Gse avverso il ricorso presentato dalla Serra Wind al Consiglio di Stato relativo alla decadenza dalla graduatoria e la non ammissione agli incentivi riconosciuti alla ricorrente per un impianto di energia eolica.
La sentenza del Consiglio, n. 3014 del 7 luglio 2016, definisce il quadro dei principi generali in materia di procedure di ammissione agli incentivi pubblici per le energie rinnovabili negando l’applicabilità degli istituti di derivazione penalistica del "falso innocuo" e del "falso inutile" nelle procedure ad evidenza pubblica.
Il Collegio ha infatti chiarito che nelle procedure di evidenza pubblica il c.d. falso innocuo - quindi, una concreta manifestazione di un "reato impossibile" per inesistenza dell'oggetto o inidoneità dell’azione ex art. 49 comma 2 cp - è istituto insussistente dato che, in tali procedure, la completezza delle dichiarazioni è già di per sé un valore da perseguire perché consente la celere decisione in ordine all'ammissione dell'operatore economico alla selezione. Secondo la sentenza, dunque, una dichiarazione inaffidabile deve ritenersi lesiva degli interessi considerati dalla norma, a prescindere dal fatto che l’impresa meriti sostanzialmente di partecipare.
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