Con sentenza n. 12522/2017, il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha accolto le domande promosse dalla Codelfa, assistita dallo studio Cancrini, nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana, volte a dichiarare l’invalidità del provvedimento emesso da Rfi di risoluzione del contratto di appalto avente a oggetto l’esecuzione dei lavori di realizzazione di tre sottovia, di rifacimento e di adeguamento del sottopasso pedonale per la soppressione dei passaggi a livello di alcuni tratti della linea ferroviaria Torino-Milano nel Comune di Brandizzo.
Per lo studio ha agito un team composto da Arturo Cancrini (in foto), Laura Fioravanti e Maria Teresa Della Vittoria Scarpati.
Il Tribunale, accogliendo la richiesta di risoluzione contrattuale in danno all’amministrazione, ha condannato Rfi al pagamento di importi, a titolo risarcitorio, in favore della Codelfa, rilevando che le interruzioni dei lavori sono state la diretta conseguenza di carenze e imprecisioni del progetto esecutivo, non sanate tempestivamente dalla committente e pertanto integranti una grave violazione del principio di buona fede nell’esecuzione del contratto che, secondo il consolidato orientamento di giurisprudenza e dottrina, impone a quest’ultima il rispetto del dovere di cooperazione e collaborazione al fine di rendere possibile la prestazione dell’appaltatore.
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