Con sentenza n. 1587 del 28 giugno 2018 la Corte d'Appello di Firenze, su ricorso curato da Carbonetti, con Francesco Carbonetti, Roberto Della Vecchia (in foto) ed Emanuele Marrocco, ha annullato le sanzioni amministrative irrogate dalla Consob nei confronti di due consiglieri di amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena in carica all'epoca dell'aumento di capitale effettuato nel 2008 per raccogliere i capitali necessari per acquistare la Banca Antonveneta.
La questione controversa riguarda la mancata disclosure, nel prospetto informativo relativo al suddetto aumento di capitale, degli strumenti finanziari derivati Total return of rate swap (c.d. Tror), successivamente rivelatisi essere stati sottoscritti dalla Fondazione Mps e aventi come sottostante gli strumenti finanziari convertibili in azioni della Banca Mps (c.d. Fresh).
La difesa dei due consiglieri di amministrazione ha argomentato l'infondatezza nel merito delle sanzioni irrogate dalla Consob, ma preliminarmente ha anche sollevato eccezione di prescrizione quinquennale dell'illecito ai sensi dell'art. 28 L. n. 689/1981, in quanto il prospetto informativo era stato approvato dalla Consob stessa il 23 aprile 2008 e le contestazioni dell'addebito erano pervenute ai consiglieri soltanto il 29 aprile 2013.
Al riguardo, la Consob ha difeso la fondatezza degli addebiti e ha sostenuto la natura permanente dell'illecito, che si sarebbe consumato solo con la fine dell'offerta al pubblico, avvenuta il 30 maggio 2008.
La Corte di Appello di Firenze ha accolto la tesi di Carbonetti, ritenendo che la finalità della norma è chiara nel consentire alla Consob di avere tutti gli elementi per valutare la completezza dell'informazione che si vuole offrire al pubblico e di autorizzarne la pubblicazione solo a seguito di una attenta valutazione: elemento di riferimento significativo, dunque, è l'approvazione del prospetto e in tale momento si perfeziona l'eventuale illecito nonché decorre il termine per la prescrizione quinquennale, superato nel caso di specie.
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