Carnelutti, con un team composto dal socio Margherita Barié (in foto) e dal senior associate Marco Annoni, ha assistito con successo Eni, con la collaborazione dei legali interni Gina Laura Falbo e Giulia Soresina, in un procedimento cautelare promosso avanti la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Napoli nei confronti di una società operante nella gestione di impianti di distribuzione carburante, avente ad oggetto l'illecito utilizzo da parte della resistente di alcuni marchi di titolarità di Eni, nonché condotte di concorrenza sleale.
In data 25 marzo 2016, successivamente all'udienza di discussione delle parti, il Giudice del Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso inaudita altera parte il 3 marzo 2016, con il quale venivano emessi a favore della ricorrente Eni tutti i provvedimenti richiesti con il ricorso cautelare.
Tra le richieste della società vi sono: l'inibitoria all'utilizzo dei marchi di Eni; la rimozione del materiale recante i segni in contraffazione, oltre alla relativa distruzione; la descrizione degli elementi di prova relativi al volume d'affari della resistente; l'ordine per la resistente di fornire le informazioni di cui all'art 121 bis cpi; il sequestro di tutto il materiale in contraffazione disponibile anche presso terzi coinvolti nell'attività commerciale della resistente; l'ordine di informare i clienti e i fornitori della resistente circa l'inesistenza di qualunque legame con la ricorrente e/o con i marchi di titolarità di Eni; la pubblicazione del dispositivo in caratteri doppi rispetto al normale su due quotidiani a tiratura nazionale, a cura dell'esponente e a spese della resistente; la penale per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento e la condanna alle spese di lite.
Il Giudice del Tribunale di Napoli ha, inoltre, rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla resistente condannandola per lite temeraria. Il Tribunale di Napoli ha sostanzialmente affermato che, qualora si deroghi al foro scelto dalle parti per adire il Tribunale di competenza del convenuto/resistente, questa decisione costituisce una scelta derogatoria che supera eventuali eccezioni di incompetenza territoriale, poiché operata a favore della parte debole o comunque della convenuta/resistente.
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