CASO D&G, SCATTA L'ALLARME PER I CLIENTI ESTERI

Un alert di Paul Hastings analizza i rischi per gli assistiti dopo la sentenza 7739 della Cassazione

20-03-2012

CASO D&G, SCATTA L'ALLARME PER I CLIENTI ESTERI

Cliente avvisato, mezzo salvato. Lo studio legale Paul Hastings, attraverso un client alert, ha attivato un vero e proprio campanello d'allarme sui rischi di imputazione criminale per elusione fiscale in Italia attraverso società esterovestite. Lo spunto alla base di un approfondito intervento, firmato dagli avvocati Bernadette Accili e Domenico Gioia, è il deposito delle motivazioni, avvenuto lo scorso 28 febbraio, di una sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Il provvedimento in questione è quello che, di fatto, ha annullato un precedente proscioglimento degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana (in foto), chiarendo che, in fase di dichiarazione dei redditi, anche l'elusione fiscale può essere penalmente perseguibile.

Nella comunicazione dello studio, gli avvocati puntano l'accento sulle conseguenze fiscali penali per i responsabili di  società formalmente residenti all'estero, ma che de facto gestiscono la loro attività in Italia.
L'approfondimento dei legali di Paul Hastings descrive nel dettaglio ai propri clienti la vicenda riguardante Dolce e Gabbana, pur non menzionando mai il nome dei noti designers.

Secondo la Suprema Corte,  una società straniera di un gruppo italiano che effettua operazioni con gli altri membri del gruppo italiani e con management italiano è considerata come residente in Italia ai fini fiscali ed è quindi soggetto alle disposizioni fiscali italiane compresa la dichiarazione dei redditi. Per cui, nel caso in cui la società estera non avesse depositato le sue dichiarazioni dei redditi in Italia, è responsabile per il reato fiscale di omessa dichiarazione dei redditi, secondo le disposizioni previste dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 74 del 10 marzo 2000. Ad essere considerati soggetti potenzialmente responsabili per i reati fiscali di omessa dichiarazione dei redditi sono il legale rappresentante della società estera e/o qualsiasi altra persona con la delega delle competenze fiscali.

Gli avvocati concludono, infine, invitando le società fiduciarie, gli intermediari finanziari, i consiglieri e consulenti legali delle società estere di gruppi italiani, nel caso in cui, in special modo, siano all'interno dei cda, a  valutare attentamente se tali società possano rientrare nella medesima problematica, al fine di evitare potenziali conseguenze fiscali penali che possono derivare personalmente a loro dal mancato rispetto di tali obblighi.



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Paul Hastings DomenicoGioia, BernadetteAccili Dolce & Gabbana


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