La Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso dell’ex sindaco di Pieve Torina (MC) Luigi Gentilucci, avanzato per ottenere la revoca della sentenza di agosto con la quale era stato accertato il suo stato di ineleggibilità a sindaco nel giugno 2009 essendo contestualmente dichiarata la decadenza della carica.
Condannando Gentilucci al pagamento delle spese di giudizio, e confermando il regolare svolgimento delle votazioni per la nomina del consiglio comunale il 6 e 7 maggio, la Suprema Corte conferma l’orientamento già espresso con la sentenza di agosto, aprendo potenzialmente alla futura applicazione a casi analoghi dell’interpretazione delle norme del T.U. Enti Locali data dallo studio Satta & Associati. Che, con Filippo Satta e Anna Romano, ha assistito quattro consiglieri di minoranza del comune di Pieve Torina, che avevano sollevato una questione di incostituzionalità in merito all’avvenuta elezione del sindaco Luigi Gentilucci, già amministratore Unico della società di servizi Seap srl, il cui capitale è interamente detenuto dal Comune.
Dopo due pronunce negative da parte del Tribunale di Camerino e della Corte di Appello di Ancona, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei consiglieri di minoranza affermando l’incompatibilità, sulla base di principi costituzionali, tra la carica di sindaco e quella di amministratore unico di Seap srl, entrambe ricoperte da Luigi Gentilucci.
La Corte di Cassazione ha riconosciuto che, pur trattandosi di un tema delicato in quanto vi è in gioco la compressione del diritto di elettorato passivo tutelato dall’art. 51 Cost., le ragioni di incompatibilità dovessero essere estese al caso del Gentilucci in base al disposto dell’ art. 60, comma 1, n.10 del d.lgs. 2000/267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali).
Tale articolo prevede che non siano eleggibili a sindaco «i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune».
Nei precedenti due gradi di giudizio, il ricorso dei consiglieri di minoranza era stato respinto con la motivazione che i casi di ineleggibilità di cui all’art. 60 fanno riferimento solo ai legali rappresentanti e dirigenti di società per azioni con capitale superiore al 50% del comune, mentre non menzionano le società a responsabilità limitata, come invece era il caso del Gentilucci. Queste ultime, pertanto, andavano escluse in base ad una interpretazione letterale e restrittiva delle norme.
Di fronte alla Corte di Cassazione, viceversa, è prevalsa l’interpretazione secondo cui, essendo l’ineleggibilità imposta dalla legge per prevenire una possibile incidenza sulla libertà di voto da parte di soggetti che rivestano già un ruolo influente, le disposizioni dell’art. 60 T.U. devono trovare applicazione ,indistintamente, a tutte le società di capitali in mano pubblica e in particolare anche alle Srl, non essendovi per questo aspetto differenze tra i poteri degli amministratori di Spa e quelli degli amministratori delle Srl, e considerando che anche in questo secondo tipo di società si può verificare, da parte degli amministratori, un uso improprio dei poteri, finalizzato non ad una corretta amministrazione bensì a procacciarsi il voto dell’elettorato locale.
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