Aumentano i margini di tutela per i consumatori nell’ambito dei giudizi relativi all’acquisto di strumenti finanziari. Che, grazie all'ordinanza n.1875 della Corte di Cassazione dello scorso 9 febbraio, non sono più vincolati a promuovere il giudizio di risarcimento nei confronti dell’intermediario per il tramite del quale abbiano compiuto un investimento, necessariamente dinanzi al Giudice del suo luogo di residenza. L'ordinanza segue ad un'azione promossa da Matteo Ghisalberti (in foto), socio dello studio legale Graziadei e dall'avvocato Fausto Bongiorni, presidente di Assorisparmio, in favore di un drappello di risparmiatori, provenienti da Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Nella sua ordinanza la sesta sezione civile della Corte di Cassazione ha accolto le obiezioni formulate dai risparmiatori, ammettendo che nelle controversie concernenti contratti negoziati fuori dai locali commerciali e relativi a strumenti finanziari il consumatore possa decidere liberamente, nell’ambito dei diversi criteri sanciti dalla legge, ove promuovere un giudizio senza che il Giudice, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal professionista ovvero anche d’ufficio, possa dichiarare la propria incompetenza a svantaggio del consumatore.
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