La Corte di cassazione ha sospeso per il momento 70 procedimenti su un
totale di più di 300 ricorsi omologhi pendenti avanti a sé, presentati
dallo studio Zunarelli e Associati insieme allo studio legale tributario Del Federico e Associati, rinviando gli atti alla Consulta per sospetto di
incostituzionalità dell’art. 29 del Dl n. 185/2008 che aveva introdotto il «click day» per contrasto con l’art. 3
della Costituzione (principio di uguaglianza), sotto molteplici profili.
Il team che all’interno dello studio Zunarelli ha curato la redazione e
la predisposizione delle centinaia di impugnazioni avanti alla Suprema
Corte è composto dal fondatore Stefano Zunarelli, dallo junior
partner Andrea Giardini, dagli associate Massimiliano Musi e Vincenzo Cellamare; per gli aspetti tributari, collaborazione è stata
fornita dallo studio legale Del Federico e associati.
Al termine della Camera di consiglio del 14 marzo 2013 tenutasi avanti la Corte di cassazione, sezione VI, tributaria, la Suprema corte ha accolto l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 29 già citato che aveva introdotto il «click day» relativo alla fruizione del credito di imposta per costi di ricerca e sviluppo previsto dalla L. n. 296/2006, art. 1 commi 280 e seguenti.
In origine il credito d’imposta doveva essere riconosciuto in maniera automatica a tutti gli imprenditori che si fossero venuti a trovare nelle condizioni oggettive previste dalla legge 296/2006. Tuttavia, il decreto legge anticrisi 185 del 29 novembre 2008 aveva poi modificato i relativi presupposti applicativi, assicurando la fruizione del credito solamente a quelle imprese che avessero inviato un formulario al sito dell’Agenzia delle entrate a partire dalle ore 10 del 6 maggio scorso 2009. Allo scoccare dell’ora indicata dalla norma ebbe inizio la corsa per attingere il beneficio: dopo soli 35 secondi, però, il plafond stanziato di 1,62 miliardi di euro era già stato esaurito.
I ricorsi davanti la Corte di cassazione erano stati proposti avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale Abruzzo- Sez. di Pescara, che a partire dal 2011, ribaltando numerose sentenze di primo grado favorevoli ai ricorrenti emanate dalla Ctp Pescara, aveva respinto i ricorsi avverso il diniego di nulla-osta alla fruizione del credito emessi dall’Agenzia delle entrate per esaurimento dei fondi. Nei primi due gradi di giudizio le decisioni avevano affrontato il merito della questione, disattendendo l’eccezione di incostituzionalità, pur se proposta sin dall’atto introduttivo.
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