Giuseppe Cavallaro, name partner dell'omonimo studio, insieme a Lidia Dimasi, ha assistito con successo Kermes, società che si occupa dello svolgimento di opere di restauro, nell'ambito di un contenzioso relativo all'aggiudicazione di una gara d'appalto.
Nello specifico la società era risultata aggiudicataria di una gara per lo svolgimento di opere di restauro ma, a causa della mancata indicazione degli oneri della sicurezza, il provvedimento di aggiudicazione era stato annullato in autotutela dalla pubblica amministrazione, che assegnava la gara ad un altro operatore che offriva lo sconto più conveniente.
La società esclusa aveva dunque impugnato il provvedimento di annullamento della aggiudicazione al Tar per il Lazio. A seguito della proposizione del ricorso da parte della società esclusa il Tar aveva però, tramite ordinanza cautelare n. 1286/2016, respinto le richieste della Kermes non rilevando elementi di fondatezza del ricorso.
La V sezione del Consiglio di Stato, pronunciandosi sul caso con ordinanza cautelare n. 1500/2016, ha invece riformato la decisione del Tar.
L'ordinanza incrina l'orientamento espresso dalla adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo il quale anche i concorrenti alle gare di appalto di lavori pubblici hanno l'obbligo di indicare nell’offerta, anche se non richiesto dal bando di gara, gli oneri di sicurezza aziendali. Inoltre, secondo la suddetta sentenza, l’omessa specificazione di tali oneri rappresentando un’incertezza dell’offerta, comporterebbe l’esclusione dell’impresa.
Alla luce del principio espresso dall'adunanza plenaria del Consiglio di Stato il Tar per il Lazio, sezione I bis, respingeva l’istanza cautelare della società di restauri ricorrente, rilevando l’assenza di sufficienti motivi di fondatezza del ricorso.
Dimasi e Cavallaro hanno, però, sollevato alcuni rilievi in relazione al principio di diritto espresso dalla decisione del Consiglio di Stato n. 3/2015 in tema di oneri della sicurezza, deducendo che i limiti della sentenza derivano dal contrasto con il diritto comunitario, precisamente con i principi “di tutela del legittimo affidamento e certezza del diritto, unitamente ai principi di libera circolazione delle merci, libertà do stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui al trattato per il Funzionamento dell’Unione Europea”.