Antitrust

Cintioli e Lipani Catricalà vincono al Tar Lazio per Acea e Acea Energia

Annullato il provvedimento dell’Agcm e la relativa sanzione di oltre 16 milioni di euro inflitta alle società per abuso di posizione dominante. Nella stessa vicenda Chiomenti ha affiancato Areti

21-10-2019

Cintioli e Lipani Catricalà vincono al Tar Lazio per Acea e Acea Energia



 
 
Cintioli – con il socio Fabio Cintioli (in foto) e Paolo Giugliano – e Lipani Catricalà - con il socio Antonio Catricalà, il coordinatore della practice di antitrust & regulatory Carlo Edoardo Cazzato ed Enrico Spagnolello - hanno ottenuto per Acea e Acea Energia una sentenza favorevole davanti al Tar Lazio in materia di accertamento di abusi di posizione dominante. Nell'ambito della stessa vicenda, Chiomenti, con Paolo Valensise, Cristoforo Osti, Francesco Scanzano, Alessandra Prastaro e Alfredo Vitale, ha affiancato Areti, la società del gruppo Acea che gestisce il servizio di distribuzione di energia elettrica nei Comuni di Roma e Formello. 
 
Nello specifico, è stato chiesto l’annullamento del provvedimento con il quale l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a conclusione dell’istruttoria A513, aveva ritenuto di affermare che il gruppo Acea avesse posto in essere una strategia escludente volta al traghettamento della clientela già rifornita a condizioni regolate verso contratti a mercato libero ed aveva conseguentemente irrogato una sanzione amministrativa di oltre 16 milioni di euro.
 
Il Tar Lazio, con la sentenza n. 11960 del 2019, ha annullato integralmente il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la collegata sanzione pecuniaria di oltre 16 milioni di euro, che pure avevano ricevuto risalto e diffusione mediatica. 
 
Il Tar, in particolare, ha ribaltato l’accertamento di Agcm ed ha espressamente escluso la sussistenza della strategia escludente prospettata dalla Autorità, riconoscendo l’assenza di condotte che potessero dirsi “anche solo ipoteticamente in grado di perseguire l’intento di escludere gli altri operatori presenti nel mercato libero attraverso lo “svuotamento” della base clienti servita in maggior tutela”.
 
La sentenza odierna ha un’importanza che va oltre il caso di specie perché afferma importanti principi ai quali l’Agcm deve attenersi nell’accertamento di abusi di posizione dominante ed evidenzia che, al fine di poter configurare una violazione dell’art. 102 Tfue, è necessario dimostrare “l’esistenza di una strategia di tipo discriminatorio, in grado di determinare una preclusione concorrenziale nei confronti degli altri operatori”.

 

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