In data odierna il Tar del Lazio ha accolto la richiesta di annullamento del provvedimento emesso dall’Agcm, che aveva attribuito a TicketOne una pratica commerciale scorretta relativa alle attività di vendita online di biglietti per i concerti di maggior richiamo, sostenendo che la società non avesse impedito la diffusione di biglietti sul mercato secondario ed avesse dunque arrecato un pregiudizio ai consumatori. TicketOne è stata assistita dallo studio Cintioli, nelle persone di Fabio Cintioli, Giuseppe Lo Pinto e Paolo Giugliano, e da Pirola Pennuto Zei, nella persona di Maurizio Bernardi.
Il Tar con l’odierna sentenza n. 2330/2018, ha annullato integralmente il provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la collegata sanzione pecuniaria di oltre 1 milione di euro e ha fatto chiarezza su come a TicketOne non siano attribuibili in alcun modo fatti o negligenze atte a favorire il fenomeno del mercato secondario che resta un fenomeno separato e indipendente. Nel dettaglio, la sentenza riconosce che l’attività di TicketOne è stata pienamente lecita e non ha arrecato alcun pregiudizio ai consumatori. Il Tar, inoltre, ha anche riconosciuto che TicketOne non trae alcun beneficio economico dalle vendite sul mercato secondario e anzi si preoccupa di contrastare proprio tale mercato con i propri sistemi informatici.
Il giudice amministrativo ha, altresì, stigmatizzato le assunzioni dell’Agcm sul funzionamento dei sistemi automatici di acquisto - cosiddetti Bot - dei quali, pur essendo in possesso di tutti i dati di dettaglio, Agcm non ha mai potuto dimostrare l’esistenza. Infatti, TicketOne adotta elevati standard di sicurezza e ne aveva data dimostrazione anche attraverso perizie tecniche qualificate. Sui sistemi Waf adottati per proteggere i server, il giudice conclude che la loro inefficacia è stata solo apoditticamente dedotta dall’Autorità.
La sentenza dunque ha un’importanza che va oltre il caso di specie, perché spiega che, per poter accertare una pratica commerciale scorretta, è sempre necessario tener conto delle prove documentali fornite dall’impresa nel corso del procedimento e che l’Autorità non può limitarsi a contrarie affermazioni apodittiche, non supportate da documentazione probatoria.
Restano valide le altre multe comminate dall’Autorità direttamente alle società che operano sul mercato secondario: Viagogo, StubHub e MyWayTicket.
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