È stata resa pubblica il 2 marzo 2021 la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che, respingendo l’impugnazione proposta dalla Commissione europea, stabilisce che non furono aiuti di Stato i fondi concessi dal Fondo interbancario di tutela dei depositi nel 2014 a Banca Tercas, poi acquisita da Banca Popolare di Bari.
La sentenza della Corte rappresenta una grande novità in materia di aiuti di stato nell’Ue e conferma, implicitamente, che l’interpretazione errata della Commissione ha creato un danno al sistema bancario italiano.
Cleary Gottlieb (TLIndex13) ha rappresentato il Fondo interbancario di tutela dei depositi con il senior counsel Mario Siragusa, il partner Giuseppe Scassellati Sforzolini, il counsel Gianluca Faella (in foto a destra) e l’associate Alessandro Comino.
Banca Popolare di Bari è stata assistita da Greenberg Traurig Santa Maria (TLIndex41), con un team composto dai partner Alberto Santa Maria ed Edoardo Gambaro (in foto a sinistra), insieme al senior associate Pietro Missanelli, all’associate Massimiliano Pizzonia e alla junior associate Giulia Massara.
Ha lavorato al fianco di Greenberg Traurig Santa Maria per la Popolare di Bari Michele Crisostomo, socio dei Cappelli Rccd (TLindex35).
La Commissione europea aveva presentato ricorso in appello alla Corte di giustizia della Ue contro la sentenza del Tribunale della Ue del 19 marzo 2019
nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16. Anche allora il Fondo
interbancario e Popolare di Bari erano stati assistiti dai medesimi
studi. Rccd di recente è stato coinvolto nel salvataggio della Popolare di Bari.
La sentenza Tercas offre importanti chiarimenti sull’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato agli enti privati incaricati di svolgere funzioni di interesse generale e ha rilevanti implicazioni per la gestione delle crisi bancarie nell’Unione europea, riconoscendo che, in presenza di determinate condizioni, interventi di sostegno a banche in difficoltà finanziati da sistemi di garanzia dei depositi non costituiscono aiuti di stato.
Il Tribunale aveva accolto il ricorso del Fondo interbancario e degli altri ricorrenti, Banca d'Italia, Banca Popolare di Bari e la Repubblica italiana, annullando la decisione con cui la Commissione aveva ritenuto che l’intervento volontario del Fondo interbancario a sostegno di Banca Tercas costituisse un aiuto di Stato, concesso in violazione dell’art. 108(3) Tfue e incompatibile con il mercato interno. Secondo il Tribunale, la Commissione aveva erroneamente ritenuto che le misure a favore di Banca Tercas fossero imputabili allo Stato e attuate tramite risorse statali.