Si attendeva da tempo il regolamento sulle specializzazioni legate all'avvocatura e dopo lunghe trattative iniziate a giugno il Consiglio nazionale forense lo ha approvato oggi. Il documento disciplina le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.
Il presidente Guido Alpa (nella foto) ha commentato così: “Il Cnf è convinto che il riconoscimento delle qualifica di avvocato specialista sia a garanzia dell’interesse pubblico e di tutela del cittadino. Corrispondendo anche a una risalente esigenza dell’avvocatura, che già nel congresso di Genova del 1960 aveva posto questa necessità”.
Il regolamento, che fra un anno potrà essere sottoposto a revisione, gioca d’anticipo rispetto alla riforma forense, che ritarda a essere approvata.
Il testo definitivo, proposto al plenum dal gruppo di lavoro presieduto dal vicepresidente Ubaldo Perfetti, accoglie molte delle osservazioni avanzate dagli Ordini e dalle Associazioni
Le aree di specialità individuate sono 11 e il regolamento stabilisce che l’avvocato può conseguire il diploma di specializzazione in non più di due fra. diritto di famiglia, dei minori e delle persone,diritto della responsabilità civile e delle assicurazioni, diritto commerciale, diritto del lavoro, della previdenza e della sicurezza sociale, diritto industriale, diritto della concorrenza, diritto tributario, diritto amministrativo, diritto della navigazione, diritto dell’Unione europea, diritto penale.
Per conseguire il titolo di avvocato specialista, il legale dovrà aver maturato un’anzianità di iscrizione all’albo, ininterrotta, di almeno sei anni; aver frequentato continuativamente per almeno un biennio una scuola/corso tra quelli riconosciuti dal Cnf (per un minimo di duecento ore complessive di studio e esercitazioni); aver sostenuto con esito positivo l’esame presso il Cnf.
Il regolamento del Cnf entrerà in vigore il 30 giugno 2011.