Professione avvocato

CNF: OK AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

I rapporti con i clienti e la parte assistita assumono priorità rispetto a quelli con i colleghi

04-02-2014

CNF: OK AL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO

Il Cnf (Consiglio nazionale forense), presieduto da Guido Alpa (in foto), ha approvato il nuovo codice deontologico forense in attuazione delle previsioni contenute nella legge di riforma dell’ordinamento forense.

Nel nuovo Codice, che conta 73 articoli, una delle novità più significative è l’inversione, rispetto a quello attuale, tra il titolo II (rapporti con i colleghi) ed il III (rapporti con il cliente e la parte assistita). Così facendo viene sottolineata la precedenza del cliente. 

Nei rapporti con i clienti e parte assistita viene scandito il momento della nascita del rapporto professionale, con gli obblighi informativi che ne conseguono (prevedibile durata causa-oneri- preventivo scritto se richiesto- estremi della polizza assicurativa-possibilità di avvalersi della mediazione), e della libera pattuizione del compenso. L’avvocato non deve consigliare azioni inutilmente gravose e deve emettere documento fiscale ad ogni versamento ricevuto. Viene ribadito il divieto di accaparramento di clientela. Il dovere di corretta informazione prevede che l’avvocato fornisca informazioni sulla propria attività professionale rispettando i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Non sono ammesse informazioni comparative né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l’attività professionale né l’indicazione di nominativi di professionisti non direttamente o organicamente collegati con lo studio dell’avvocato. L’informazione è ammessa con ogni mezzo, ma il sito web deve avere dominio proprio senza re-indirizzamento, direttamente riconducibile all’avvocato, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso. Non sono ammessi banner pubblicitari.

Il III titolo è, invece, dedicato ai rapporti con i colleghi. Nel proprio studio l’avvocato dovrà favorire la crescita formativa dei propri collaboratori, compensandone in maniera adeguata la collaborazione, tenendo conto dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio. Ai praticanti dovrà assicurare l’effettività e la proficuità della pratica forense e, fermo l’obbligo del rimborso delle spese, riconoscergli, dopo il primo semestre di pratica, un compenso adeguato.


Sono stati, infine, introdotti due nuovi titoli dedicati ai doveri dell’avvocato nel processo e ai rapporti con le istituzioni forensi

Il nuovo codice deontologico entrerà in vigore 60 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 


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