La medicina di gruppo in convenzione con il Ssn non è assimilabile all’associazione tra professionisti, non è impresa (anche se ha una segreteria) e, dunque, non sconta il pagamento dell’Irap. Arriva dopo un anno la decisione delle sezioni Unite della Corte di Cassazione che fa chiarezza sull’imposta obbligatoria per le imprese. Il procedimento era nato da un ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro una sentenza di merito a favore di un medico che non riteneva di dover pagare l’Irap. Al medico, assistito da un team guidato da Bruno Gangemi (in foto), senior partner di Macchi di Cellere Gangemi, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 7291/2016 riconosce il diritto al rimborso dell’Irap dallo stesso versata.
I giudici di legittimità, investiti della questione “volta a verificare anzitutto la rilevanza ai fini dell’Irap dello svolgimento in forma associata di un’attività libero-professionale” affermano e chiariscono l’impossibilità di ravvisare i tratti dell’associazione fra professionisti, che costituisce ex lege presupposto d’imposta, nella figura della forma associativa della medicina di gruppo, essendo questo un organismo promosso dal Servizio Sanitario Nazionale diretto a tutelare la salute pubblica e ribadiscono, ancora una volta, l’irrilevanza della spesa per la collaborazione di terzi di modesta e contenuta entità.
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