In pillole

Contenziosi (1 agosto 2019)

01-08-2019

Contenziosi (1 agosto 2019)

 

Lipani Catricalà vince per Pwc Advisory contro Ey Advisory 
Il Tar Lazio, con sentenza n. 9781 del 22 luglio 2019, ha accolto il ricorso promosso da Pricewaterhousecoopers Advisory contro Ernst & Young Advisory e altri, disponendo l’annullamento della graduatoria relativa all’appalto indetto dall’agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) per l’affidamento dei servizi di assistenza tecnica all’organismo intermedio dell’autorità di gestione e all’organismo intermedio dell’autorità di certificazione. Pricewaterhousecoopers Advisory è stata assistita in giudizio da Lipani Catricalà, con un team composto da Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo. In particolare, la sentenza, aderendo in pieno alle tesi difensive della società, ha affrontato un controverso profilo giuridico, rappresentato dal rapporto tra la clausola di riparametrazione dei punteggi e la contestuale previsione, all’interno della legge di gara, di una soglia tecnica di sbarramento; soglia che, secondo la specifica disciplina di gara, anch’essa oggetto di impugnativa, avrebbe dovuto essere verificata soltanto dopo la riparametrazione dei punteggi. La sentenza del Tar Lazio ha ritenuto che la soglia tecnica di sbarramento, in quanto tesa ad assicurare un filtro di effettiva qualità e a impedire la persistenza in gara delle offerte prive dello standard qualitativo minimo prestabilito dalla stazione appaltante, debba essere verificata facendo riferimento ai punteggi effettivamente attribuiti dalla commissione e non a quelli riparametrati, rappresentando questi ultimi una fictio giustificata dalla mera esigenza di garantire il rapporto complessivo tra peso tecnico e peso economico delle offerte indicato nella legge di gara. La sentenza ha affermato principi anche in tema di efficacia vincolante dei bandi tipo predisposti dall’Anac, precisando, in linea generale, che tale efficacia vincolante relativa concerne il solo contenuto dei bandi tipo e non anche della nota illustrativa, avendo quest’ultima “funzioni solo descrittive o ricognitive di indirizzi di giurisprudenza e metodologie”. Con specifico riferimento alla disciplina della riparametrazione, il Tar Lazio ha rinvenuto alcune criticità nel contenuto del bando tipo n. 1/2017 dell’Anac e nel coordinamento con la relativa nota illustrativa, trasmettendo la sentenza anche all’apposito ufficio presso l’autorità per una migliore impostazione futura del bando-tipo.

Consorzio Cavet vince in Ctr con Tremonti Romagnoli Piccardi
Tremonti Romagnoli Piccardi, con il socio Giancarlo Zoppini e la senior associate Manuela Cittadini, ha assistito il consorzio Cavet del gruppo Salini-Impregilo in un contenzioso fiscale avente a oggetto la tematica dell'assoggettamento a ecotassa delle terre e rocce da scavo provenienti dalle gallerie dell'Av, tratta Bologna-Firenze. La commissione tributaria regionale della Toscana in sede di riassunzione (a seguito della cassazione, per violazione di legge, di una sentenza di appello impugnata dalla regione Toscana) ha annullato la pretesa fiscale. In particolare, al termine di un procedimento complesso, nel corso del quale è stata esperita anche una consulenza tecnica d'ufficio, è stata accolta la tesi della difesa, secondo la quale l'allocazione dei materiali di risulta in siti formalmente autorizzati come discariche non è sufficiente per qualificarli come rifiuti (come tali assoggettabili a ecotassa), quando tale allocazione in discarica si traduca non in un'attività di mero smaltimento ma in un (ri)utilizzo degli stessi nell'ambito di un intervento di recupero ambientale preventivamente stabilito.

Rödl vince con Sentinel Diagnostics contro Linear Chemicals
Sentinel, assistita dal team di contenzioso e proprietà intellettuale di Rödl, condotto da Massimiliano Perletti e Nadia Martini unitamente a Balder, ha vinto di fronte al tribunale commerciale di Barcellona, con sentenza n° 861/2019, provvisoriamente esecutiva, pronunciata a seguito dell’appello n° 1030/2018-3. Sentinel aveva infatti citato in giudizio Linear Chemicals, invocando i propri brevetti spagnoli. Nell’atto di citazione si chiedeva di dichiarare violati tali brevetti e di condannare Linear all’interruzione e all’estensione dalla produzione, dalla vendita, dall’offerta di utilizzo, dalla commercializzazione, dall’importazione o dal possesso a questi fini della linea di prodotti I-Fob (provette per la raccolta di feci) nonché di prodotti che possano essere venduti con altri marchi che rientrino in quanto rivendicato dai suddetti titoli, richiedendo altresì il risarcimento del danno subito. Il giudice di prime cure respingeva le domande di Sentinel, assolvendo la convenuta di cui rigettava la domanda riconvenzionale. Contro tale sentenza, Sentinel ha presentato ricorso in appello. La Corte provinciale di Barcellona con sentenza n° 861/2019, confermando tutte le richieste, ha rigettato l’impugnazione di Linear e ha dichiarato violati i due brevetti accogliendo i pronunciamenti di condanna richiesti.

Fraccastoro vince al Tar Torino per Navigazione Montanari 
Giorgio Fraccastoro, coadiuvato da Claudio Tuveri di Fraccastoro, affiancati da Federico Valentini dell’omonimo studio sito in Fano, hanno assistito con successo Navigazione Montanari – società armatoriale con flotta navale operante in Italia e all’estero nel settore del trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi raffinati – nel giudizio promosso dinanzi al Tar Torino avverso l’autorità di regolazione dei trasporti (Art), avente ad oggetto i provvedimenti adottati da quest’ultima in tema di contributo di funzionamento. Il Tar, in particolare, in accoglimento integrale delle argomentazioni difensive dei predetti legali, sia con riferimento alla domanda di annullamento degli atti impugnati, che con specifico riguardo alla domanda di accertamento negativo della non debenza degli importi da parte della società per i diversi anni di riferimento presi in esame, ha valorizzato la tesi difensiva della differenziazione tra soggetti destinatari e meri beneficiari dell’attività regolatoria da parte dell’autorità. In tale contesto, il giudice, anche in considerazione delle specifiche statuizioni contenute nella sentenza della corte costituzionale n. 69/2017, ha individuato la platea dei soggetti potenzialmente obbligati al versamento del contributo esclusivamente in coloro che svolgono attività nei confronti delle quali l’Art ha concretamente esercitato le proprie funzioni regolatorie istituzionali, circostanza non sussistente nell’ambito del trasporto marittimo di merci, come correttamente sostenuto dalla società ricorrente e dai suoi legali.

Legance vince al Tar per Aeroporti di Puglia
Legance, con un team composto dal partner Alessandro Botto, dalla counsel Raffaella Zagaria e dal senior associate Giacomo Testa ha difeso con successo Aeroporti di Puglia nel giudizio promosso innanzi al Tar Puglia (Bari) da La Cascina Global Service, avente ad oggetto l’annullamento del bando relativo alla gara indetta dal gestore aeroportuale per l’affidamento del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie. Il Tar con sentenza, 25 luglio 2019, n. 1067 ha rigettato il ricorso, accogliendo le difese di Aeroporti di Puglia e confermando la legittimità delle previsioni della lex specialis adottata dalla stazione appaltante.

Greggio per il Fallimento Industries Sportswear 
Il giudice del tribunale di Venezia ha accolto la richiesta del Fallimento Industries Sportswear Company, rappresentata dal curatore Gianluca Vidal e assistita da Greggio, con Marco Greggio e Carlotta Seghi, e da Piergiovanni Cervato, e ha autorizzato il sequestro giudiziario dei marchi “Henry Cotton’s” e “Marina Yatching”, così confermando il proprio decreto già emesso il 13 marzo 2019. Nel giugno del 2014 Industries aveva ceduto i due marchi alla società lussemburghese Spring Holding, altra società del gruppo Emerisque, con un atto oggi ritenuto illegittimo dal Fallimento in quanto mai pagati, attraverso un complicato meccanismo che prevedeva una successiva licenza e la compensazione dei debiti/crediti. Successivamente nel 2018 i marchi sono stati nuovamente trasferiti alle società irlandesi Henry Cotton’s Brand Management e Marina Yachting Brand Management, rendendo così sempre più difficile l’azione di recupero degli stessi da parte del Fallimento. Frattanto Industries è stata dichiarata fallita dal tribunale di Venezia, dopo aver tentato di accedere alla procedura di concordato preventivo. Il Fallimento ha così chiesto il sequestro dei marchi “Henry Cotton’s” e “Marina Yachting”, concesso dal tribunale di Venezia, per poi radicare la causa di merito, onde accertare l’inefficacia e la nullità delle suddette cessioni e, in subordine, la revoca.

Lipani Catricalà vince con Roma Multiservizi al consiglio di Stato
Il consiglio di Stato ha accolto (ordinanza n. 3858 del 26 luglio 2019) la domanda cautelare di Roma Multiservizi, in Rti con Rekeep e affiancata da Lipani Catricalà, e ha quindi sospeso l’efficacia della sentenza del Tar Lazio (n. 7893 del 18 giugno 2019) con la quale in precedenza era stata confermata l’esclusione del raggruppamento temporaneo di imprese dalla gara “a doppio oggetto” bandita da Roma Capitale per la scelta del socio privato della newco e per il contestuale affidamento del servizio integrato di pulizia e ausiliariato alle scuole comunali, di valore complessivo pari a 277.479.616,21 di euro. Roma Multiservizi è assistita nell’intera vicenda da Lipani Catricalà, con un team composto da Damiano Lipani, Francesca Sbrana e Fabio Baglivo, nonché da Patrizio Leozappa, e nei giudizi in corso anche da Tommaso Edoardo Frosini. Il provvedimento di esclusione, in particolare, era fondato sull’assunto secondo il quale il capitale misto pubblico–privato di Roma Multiservizi - nella quale Roma Capitale detiene, attraverso la propria controllata in house Ama, il 51% delle azioni - impedirebbe alla società di prendere parte alla gara “a doppio oggetto”. Contrariamente a quanto statuito dal giudice di primo grado, la pronuncia cautelare del consiglio di Stato ha ritenuto suscettibili di accoglimento le censure di Roma Multiservizi e di Rekeep, che hanno evidenziato sia l’illegittimità della discriminazione dell’impedimento alla partecipazione alla gara per effetto della presenza di parte del capitale pubblico all’interno dell’operatore economico, sia l’assenza nel bando di una previsione di esclusione espressa di preclusione alla presentazione di offerte da parte di soggetti, a loro volta, già partecipati da Roma Capitale. L’intervenuta sospensione della sentenza di primo grado comporta innanzitutto la riammissione alla gara del raggruppamento guidato da Roma Multiservizi, peraltro unico operatore economico ad aver presentato offerta, quantomeno sino alla decisione di merito del consiglio di Stato (l’udienza pubblica è prevista per il prossimo 13 febbraio 2020). 

Legance vince con Actial a Roma sulla titolarità del Vsl3#
Legance ha assistito con successo Actial Farmaceutica, holding di un gruppo internazionale attivo nel settore della ricerca, sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti probiotici, in un giudizio promosso dinanzi al tribunale di Roma per l’accertamento della titolarità dei ceppi batterici necessari alla produzione del noto probiotico VSL3#. Il giudizio è stato promosso all’esito del sequestro giudiziario dei ceppi batterici presso l’istituto tedesco dove gli stessi sono conservati, ottenuto dalla stessa Actial Farmaceutica, sempre con l’assistenza di Legance. Il team di Legance che ha assistito Actial Farmaceutica è stato composto dal
partner Daniele Geronzi e dalla managing associate Francesca Colantoni. I profili corporate sono stati seguiti da un team coordinato dal senior partner Alberto Giampieri. Con la sentenza di recente emessa all’esito del giudizio di merito, il tribunale di Roma ha dichiarato la titolarità dei ceppi batterici in capo alla società e ordinato la restituzione degli stessi a quest’ultima.

Macchi di Cellere Gangemi in difesa di C.u.r.a. e Ats Power
Macchi di Cellere Gangemi ha ottenuto per il consorzio Cura e Ats Power, assistite dai partner Francesco Piron e Giannalberto Mazzei, un’ordinanza istruttoria dal consiglio di Stato in alcuni contenziosi in materia di sbilanciamento del mercato elettrico: il Cds ha infatti deciso di sottoporre a verificazione tecnica alcuni dei presupposti della delibera Arera 342/2016 (cfr. le ordinanze nn. 5361 e 5362 pubblicate ieri).  Il verificatore dovrà verificare entro 90 gg, salvo proroghe, tra le altre questioni, se le singole condotte degli operatori - secondo il quadro regolatorio all’epoca applicabile - erano in grado di influenzare in modo automatico e diretto (come sostiene l’Arera) l’uplift e di conseguenza i costi della bolletta degli utenti finali. Specie in questo momento, alla luce delle precedenti recenti sentenze di merito sfavorevoli ai traders emanate sia dal Tar Milano sia dal consiglio di Stato, la posizione espressa dai giudici di Palazzo Spada è particolarmente significativa perché va nel senso di una più puntuale e attenta valutazione del meccanismo di funzionamento del mercato all’epoca dei fatti contestati e della tutela degli operatori di settore.

Pirola Pennuto Zei vince con Volkswagen Leasing in Cassazione
Pirola Pennuto Zei, con i partner Tonio Di Iacovo e Andrea Russo, ha assistito Volkswagen Leasing contro l’agenzia delle entrate innanzi alla corte di Cassazione. Il principio di diritto sostenuto da Pirola Pennuto Zei, e fatto proprio dalla suprema corte, è quello secondo cui in tema di Iva la mera irregolarità relativa alla dichiarazione del credito Iva “non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l'illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale”. Dunque l’errore nella dichiarazione di un credito Iva non costituisce di per sé violazione sostanziale ove a ciò non consegua in concreto un danno erariale derivante dal mancato versamento di imposta o dall’utilizzazione di maggior credito erroneamente indicato in dichiarazione e in realtà insussistente. Accoglimento del ricorso della società contribuente e cassazione della sentenza impugnata.

Bonetti & Delia ottengono l’annullamento dello statuto Istat
Lo statuto dell'Istat è illegittimo ed è stato annullato dal Tar Lazio sul ricorso proposto da Michele Bonetti e Santi Delia al fianco di Fgu – dipartimento ricerca, dalla Flc Cgil Roma Lazio, dalla Uil Scuola Rua - ricerca università Afam e dalla Fir Cisl Regionale, oltre che da alcuni ricercatori dipendenti dell’ente pubblico di ricerca Istat. In estrema sintesi alcune direttive europee sfociate nella carta del ricercatore hanno imposto misure di salvaguardia sulla libertà della ricerca volte ad evitare che il mutevole clima "politico e di governo degli enti" potesse imporre un indirizzo della ricerca stessa. Grazie alla rappresentatività negli enti come Istat e Enea e Stazione zoologica di Napoli (ove c'è l'acquario più antico d'Italia) si evita questo. Gli statuti di Enea e Stazione zoologica, su ricorso di Delia e Bonetti, erano stati annullati nei precedenti. Ora è la volta dell'Istat. Il Tar Lazio, valorizzando la Carta Europea dei ricercatori, ha evidenziato che la scelta non di rappresentatività dei ricercatori si pone in "contrasto con la normativa primaria e comporta di conseguenza l’annullamento dell’art. 8 dello statuto. Dev’essere di conseguenza annullato l’art. 8 del nuovo Statuto Istat, nella parte in cui non prevede la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi interni all’ente e in particolare la possibilità di “eleggere almeno un membro del consiglio di amministrazione nella parte in cui non prevedono la “rappresentanza elettiva” di ricercatori e tecnologi interni all’ente e in particolare la possibilità di “eleggere almeno un membro del consiglio di amministrazione” e dell’art. 9 dello Statuto, laddove esclude la possibilità di eleggere almeno un membro del consiglio scientifico, tra ricercatori e tecnologi interni all’ente".


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