In pillole

Contenziosi (11 luglio 2019)

11-07-2019

Contenziosi (11 luglio 2019)


La Commara con Movie Bros contro l’agenzia delle entrate
Umberto La Commara, name partner dello studio La Commara, con la collaboratrice Maria Paola Ferraro, ha assistito la società Movie Bros nella causa contro l’agenzia delle entrate all’esito della quale, la commissione tributaria provinciale di Roma ha accolto le tesi difensive di parte ricorrente volte a sostenere l’infondatezza della presunzione di utilizzo di fatture oggettivamente inesistenti. Il collegio giudicante ha statuito un principio secondo il quale, di fronte alla prova fornita dal ricorrente e attestante la veridicità delle operazioni, l’onere probatorio si ribalta e deve essere l’Agenzia a dimostrare la fondatezza della propria pretesa. Nel corso della causa, Agenzia e contribuente avevano instaurato un contraddittorio preventivo ma, nonostante le prove fornite da quest’ultimo, l’Agenzia aveva comunque notificato l’avviso d’accertamento, dimostrando di ignorare le documentazioni e le memorie prodotte. A dimostrazione che la pretesa impositiva fosse infondata verte anche la circostanza che l’Agenzia, nel corso del contraddittorio, aveva provveduto ad annullare, in via di autotutela, parte dell’atto impugnato e aveva proposto la riduzione del 50% delle somme accertate, in relazione sempre allo stesso contratto. In conclusione, i giudici di prime cure hanno censurato l’operato dell’agenzia delle entrate e hanno accertato che la documentazione prodotta dalla ricorrente fosse idonea a dimostrare la veridicità delle operazioni generanti i costi dedotti ed hanno sancito il principio secondo cui, una volta contestata adeguatamente la presunzione di utilizzazione di fatture oggettivamente inesistenti, deve essere l’Agenzia a provare la fondatezza della propria pretesa.

Di Tanno vince per Sea contro l’Agenzia delle Entrate
Di Tanno, con un team composto dal partner Renzo Amadio e dal senior Angelo Viti, ha difeso la Sea in un contenzioso sorto in materia di Iva con l’agenzia delle entrate, secondo cui la società avrebbe indebitamente omesso di riaddebitare ai sub-concessionari operanti negli scali aeroportuali di Linate e Malpensa l’accisa gravante sull’energia elettrica messa a loro disposizione e conseguentemente versato all’erario un importo a titolo di Iva inferiore a quello dovuto. La commissione tributaria della regione Lombardia, con la sentenza n. 2776 del 27.6.2019, ha accolto le tesi difensive della società secondo cui la concorrenza dell’accisa sull’energia elettrica nella base imponibile Iva è legittima solo ove sia stata effettivamente accollata agli acquirenti consumatori finali e non anche nei casi in cui la rivalsa del tributo doganale non abbia avuto luogo in ragione del mancato esercizio della relativa facoltà di rivalsa (come, peraltro, da ultimo riconosciuto dalla Cassazione nella sentenza 15199/2019). La Ctr della Lombardia ha altresì rilevato l’illegittimità della pretesa erariale anche sul piano presuntivo riscontrando che la società aveva nella specie pattuito con i sub-concessionari un compenso forfetario e onnicomprensivo per la totalità dei servizi forniti (regolarmente assoggettato ad Iva) e che pertanto la stessa non aveva titolo ad addebitare specificamente l’accisa gravante sull’energia elettrica messa a loro disposizione (come, nella generalità dei casi, si riscontra nella prassi operativa).

Militerni vince per Sistemi Sospensioni al Tar Basilicata
Sistemi Sospensioni, assistita da Militerni, con un team formato dal name partner Massimo Militerni e dall'associate Alberto Salmaso, ha ottenuto di fronte al Tar Basilicata l’annullamento della deliberazione del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Potenza del 7 febbraio 2018 con cui l’ente aveva rideterminato in aumento le tariffe per il servizio idrico dell’ambito consortile. Il Tar ha accolto il ricorso ritenendo l’assenza di un autonomo potere del Consorzio di determinare le tariffe idriche nell’ambito industriale assegnato in gestione. Per i giudici infatti tale potere è riservato dalla normativa vigente unicamente all’Arera e agli Enti di gestione delle risorse idriche dell’ambito territoriale (nella fattispecie, Egrib), con esclusione di una competenza del Consorzio. Il Tar ha inoltre rilevato che il codice dell’ambiente prescrive l’obbligo in capo ai Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale di effettuare il trasferimento della concessione d'uso degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione in favore dell’ente gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente, anche nel caso in cui gli impianti abbiano ad oggetto la fornitura di acqua ad uso industriale.

Gpa vince al Tar per Repower
Gpa, con un team composto da Eugenio Bruti Liberati e Daniele Giambarini, ha assistito con successo Repower nel giudizio volto a contestare la deliberazione Arera n. 109/2017/R/EEL, nella parte in cui imponeva ai venditori di corrispondere ai distributori le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali di sistema, indipendentemente dal loro effettivo incasso da parte dei clienti finali (dunque, sulla base di quanto fatturato, anziché di quanto concretamente riscosso). Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso, ritenendo che tale imposizione fosse illegittima, in quanto incoerente con l’architettura normativa del sistema, che pone chiaramente gli oneri di sistema a carico dei clienti finali. In sostanza, imponendo ai venditori il pagamento di somme non ancora riscosse, la regola finiva per traslare su questi ultimi un’obbligazione propria dei clienti finali, facendo gravare su di loro il rischio di morosità e costringendoli a subire un grave ed ingiusto pregiudizio economico.  


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