In pillole

Contenziosi (20 giugno 2019)

20-06-2019

Contenziosi (20 giugno 2019)


Fidanzia Gigliola al Cgars per Azienda Vitivinicola Gurra Sovrana
Con la sentenza pubblicata il 13 giugno 2019, n. 550, il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana ha accolto la tesi dell’Azienda Vitivinicola Gurra Sovrana, rappresentata e difesa da Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, secondo cui la revoca dei contributi, in specie del valore di oltre 1 milione di euro, finalizzati all’avvio di un’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 12, comma 3, lettera b), del D.M. n. 320/2000 è legittimamente disposta solo ove, nei cinque anni successivi alla concessione dei predetti contributi, i beni acquistati siano alienati, ceduti o distratti e non meramente non utilizzati, per di più per cause indipendenti dalla volontà dell’imprenditore agevolato ma dipendenti, al contrario, dalla porzione di mercato nella quale l’iniziativa economica si è inserita. Ed invero, la predetta disposizione di fonte regolamentare deve essere interpretata alla luce della disposizione di fonte primaria a cui ha dato attuazione e in essa richiamata, che ha tipizzato il potere di revoca ministeriale. Non è, di conseguenza, ammissibile un’interpretazione estensiva dei predetti casi di revoca, come ha fatto il ministero nel caso oggetto di giudizio, che ha considerato l’inattività quale massima espressione della distrazione dall’uso delle immobilizzazioni.

PwC Tls vince in Ctr Abruzzo per Mediaproduccion
PwC TLS, con un team guidato dal partner Carlo Romano e composto da Daniele Conti e Maurizio Foti ha difeso Mediaproduccion, operatore televisivo leader in Spagna specializzato nella produzione di contenuti televisivi nonché impegnato nella gestione di diritti legati ad eventi sportivi internazionali, ottenendo vittoria in Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. Quest'ultima, infatti, facendo diretta applicazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue, ha dichiarato che il prelievo di una ritenuta in Italia sulle royalties lorde pagate ad una società estera è illegittimo e discriminatorio. Si tratta di un principio importante, che raramente ha fatto breccia nella giurisprudenza di merito e mai, prima d'ora, con riferimento ai pagamenti di canoni per licenze di sfruttamento della proprietà intellettuale. Soprattutto se si considera che proprio il foro pescarese (in cui si sono celebrati entrambi i gradi di merito) è competente ad esaminare i rimborsi negati o rimasti inevasi per tutti quei soggetti non residenti che sono privi di sedi secondarie o branch sul territorio italiano. Nel caso di specie, la società spagnola aveva ricevuto un pagamento di canoni per lo sfruttamento di diritti tv da parte di una società italiana di broadcasting. Quest'ultima, in base alla Convenzione contro la doppia imposizione tra Italia e Spagna, aveva applicato (riversandola all'Erario) una ritenuta dell'8% sulla royalty pagata alla spagnola. In altre parole, come di base accade per tutte le ritenute (anche quelle stabilite dalla normativa domestica italiana), l'imposta è stata prelevata sull'importo fatturato, ossia al lordo dei costi sofferti dal soggetto che ha erogato il servizio. Diversamente, un fornitore italiano avrebbe potuto dedurre i costi ed essere assoggettato ad imposta (Ires) soltanto sugli utili netti. Nel caso in questione, ciò si traduceva in una discriminazione per la società spagnola, per la quale la tassazione all'8% della royalty fatturata era ben più elevata dell'Ires che avrebbe subito una qualsiasi società italiana previa deduzione dei costi dell'impresa dai propri ricavi. La Commissione Tributaria Regionale, rovesciando la sentenza di primo grado e facendo diretta applicazione della giurisprudenza della Corte Ue, ha accolto la domanda di rimborso promossa dalla società spagnola, riconoscendole il reddito netto che avrebbe percepito se fosse stata residente in Italia.


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