In pillole

Contenziosi (21 marzo 2019)

21-03-2019

Contenziosi (21 marzo 2019)

Jacobacci vince con Ghidini Pietro Bosco davanti al Tribunale di Brescia
Jacobacci, nella persona del managing partner Marco Francetti, ha assistito Ghidini Pietro Bosco, azienda specializzata nella produzione di maniglie e manufatti, nell'ambito di una controversia davanti al tribunale delle imprese di Brescia dove la stessa era stata convenuta in giudizio da Olivari, azienda novarese anch’essa attiva nella produzione di maniglie. La ricorrente lamentava la contraffazione di una delle maniglie appartenenti alla serie “Planet”, il cui disegno era stato registrato a titolo comunitario presso l’Euipo. Disattendendo le motivazioni proposte da Olivari, il tribunale di Brescia ha rigettato le domande di contraffazione e di concorrenza sleale dalla stessa formulate e, in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta da Ghidini, ha dichiarato la nullità del disegno comunitario di Olivari, ritenendo che lo stesso non rispondesse ai necessari requisiti di novità e, soprattutto di carattere individuale, risultando non tutelabile anche sotto il profilo della concorrenza sleale, ritenendo la stessa priva di una forma individualizzante, anche alla luce delle numerose maniglie presenti sul mercato, ispirate al medesimo disegno. 

Girardi con Itas Vita di fronte alla commissione tributaria di Trento
Con ordinanza n. 25/2019 la commissione tributaria di secondo grado di Trento ha deciso di rimettere alla Corte Costituzionale il vaglio della legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 2, del D.L. 133/2013 che, nell’anno 2013, aveva previsto per banche e assicurazioni un aumento dell’imposta sulle società Ires di 8,5 punti percentuali rispetto alla ordinaria imposizione.
In seguito all’appello proposto dalla società di assicurazione Itasvita, assistita dallo studio Girardi nelle persone dei partner Massimo Basilavecchia e Diego Salvatore, il giudice tributario trentino ha ritenuto di condividere i dubbi di incostituzionalità sollevati. In particolare, ha ritenuto che la norma contestata andava a colpire in modo ingiustificato solo alcuni settori economici, con violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione. La questione posta è stata quella di stabilire se per reperire risorse finanziarie necessarie per realizzare l’obiettivo di abolizione dell’Imu sia stato legittimo attribuire il corrispondente onere finanziario alla contribuzione solo di alcune categorie appartenenti ad uno specifico comparto economico. Il giudice di appello ha ritenuto, pur essendo temporaneo il carattere dell’addizionale, che nel caso di specie gli art. 3 e 53 Cost. sarebbero stati comunque violati, perché l’addizionale non risulta ancorata ad un indice di capacità contributiva e, dunque, determina una ingiustificata disparità di trattamento tra le imprese operanti nei settori soggetti all’addizionale e le altre. Dunque sospende il procedimento e rimette gli atti alla corte costituzionale.

Bonetti Delia nella sospensione del numero chiuso a psicologia
Michele Bonetti
e Santi Delia, soci fondatori dell’omonimo studio legale, hanno ottenuto di fronte al Tar Lazio, l'accoglimento del ricorso dell'Unione degli Universitari, che ha annullato la scelta dell'Università de L'Aquila di imporre l'accesso a numero chiuso per il corso di laurea magistrale in Psicologia. Il Tar Lazio ha accolto in pieno la tesi dei ricorrenti, in quanto non è possibile prefigurare un potere degli atenei di istituire corsi di laurea a numero programmato al di fuori delle ipotesi indicate dall'articolo 2 della legge 264/1999 giacchè con la sentenza n. 383 del 1998 la Corte Costituzionale ha espressamente affermato che «L'accesso ai corsi universitari è materia di legge».

Fidanzia Gigliola  vince alla Corte di Giustizia Europea
È stata ritenuta legittima e conforme al diritto dell’Unione Europea l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento in concessione di servizi di trasporto pubblico locale nell’ambito territoriale dell’intera Regione Toscana, in favore di Autolinee Toscane,
 rappresentata e difesa da Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, soci fondatori dell'omonimo studioCon la sentenza pubblicata il 21 marzo 2019, la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, ha accolto le tesi della Regione Toscana, secondo cui, il procedimento di aggiudicazione di contratti di servizi pubblici di trasporto su strada rientrante nell’ambito di applicazione materiale del Regolamento UE n. 1370/2007, in ragione del regime transitorio di cui all’art. 8, paragrafo 2, primo comma, può concludersi, in data antecedente al 3 dicembre 2019, senza conformarsi alle norme di cui all’art. 5 del citato regolamento. La disposizione infatti, nel prevedere un periodo transitorio di dieci anni, che inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale Regolamento sino al 2 dicembre 2019, nel corso del quale le autorità competenti degli Stati membri, quando procedono all’aggiudicazione di un contratto di concessione di servizi pubblici di trasporto su strada, non sono tenute a conformarsi all’art. 5 di detto regolamento, vuole garantire una certa flessibilità temporale alle autorità competenti e agli operatori di servizi pubblici per adeguarsi alle disposizioni del Regolamento UE n. 1370/2007. 

Vitale vince con Snie contro Enel Distribuzione al Consiglio di Stato
Vitale, nelle persone di Domenico Vitale e Luigi Napolitano, ha assistito Snie, nel contenzioso relativo all’affidamento in concessione, affidato ad Enel con decreto del Mise, del servizio di distribuzione dell’energia elettrica in modo estensivo ed esclusivo nei Comuni di Cimitile, Marigliano, San Paolo Bel Sito, san Vitaliano, Saviano e Scisciano (provincia di Napoli), per una utenza di circa 40mila soggetti pubblici e privati.  Il Consiglio di Stato, sezione Sesta, con la sentenza 21 marzo 2019, ha definitivamente accertato l’illegittimità del decreto di concessione e ha rigettato l’appello proposto da Enel, confermando la sentenza di primo grado; invero, ha ritenuto condivisibile la decisione appellata, nella parte in cui ha accolto il ricorso, relativo alle doglianze di vizio del procedimento e carenza di motivazione del d.m. impugnato. Il Giudice di appello ha chiarito che le concessioni di distribuzione devono essere rilasciate anche in favore delle imprese elettriche minori, pur presenti più operatori, senza la necessità di considerare la percentuale dell’utenza servita, e con il rispetto del solo limite territoriale.

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Jacobacci MarcoFrancetti Olivari, Ghidini Pietro Bosco


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