In pillole

Contenziosi (25 luglio 2019)

25-07-2019

Contenziosi (25 luglio 2019)

 

Fidanzia Gigliola vince per Consip al Tar Lazio
Con la sentenza n. 9561 del 18 luglio 2019, il Tar del Lazio ha rigettato il ricorso di PricewaterhouseCoopers avverso l’aggiudicazione disposta da Consip, assistita in giudizio da Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola, in favore del Rti Ria Grant Thortnon del Lotto n. 2 - del valore di 5.635.000,00 di euro - della gara indetta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento del servizio di revisore contabile dei rendiconti di spesa e dei servizi connessi per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento della protezione civile. Nel condividere interamente le difese espletate da Consip, il Tar ha affermato il principio per cui l’istituto del subappalto non possa essere adoperato per arricchire l’offerta del concorrente. Le prestazioni rese in subappalto, infatti, provenendo da un soggetto terzo e parte di diverso rapporto negoziale, non sono direttamente riconducibili al concorrente che, nel modulare l’offerta, si impegna a eseguire in proprio la prestazione, rimanendo unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione.

Macchi di Cellere Gangemi con Ryanair per le rotte Italia-Ucraina
Macchi di Cellere Gangemi, con i partner Matteo Castioni e Giannalberto Mazzei e i senior associate Arcangelo Pecchia e Alessandro di Carlo, ha ottenuto per Ryanair dal Tar Lazio l’ordine cautelare in base al quale l’Enac dovrà riesaminare l’offerta dell’altro vettore risultato aggiudicatario alla luce dei “rilevanti profili sottesi all’impugnazione” in ordine alla procedura di selezione pubblica per l’affidamento di alcuni servizi di trasporto aereo tra l’Italia e l’Ucraina. Il recente provvedimento interinale anticipatorio ha inteso garantire una tutela effettiva e rapida agli interessi della ricorrente Ryanair replicando un’analoga decisione favorevole conseguita lo scorso novembre quando lo stesso giudice aveva già ordinato all’Enav di rivalutare anche la precedente assegnazione di rotte per l’Ucraina.  Nonostante a tali procedure non si applichino espressamente le disposizioni del codice dei contratti pubblici (D.lgs.50/2016), Ryanair ha positivamente fatto valere anche in tali casi i principi generali applicabili a tutte gli affidamenti di servizi pubblici e, in particolare, la necessità di seguire un’istruttoria adeguata e complessiva sulle offerte dei vettori concorrenti.

Armella per Tecnometal sulla Tremonti bis 

La corte di Cassazione ha accolto la difesa di Tecnometal, assistita da Sara Armella, nei confronti dell’agenzia delle entrate, riconoscendo l’agevolazione in materia di Ires e la disapplicazione delle sanzioni. Tema del contendere l’utilizzo della proroga della legge Tremonti bis, che ha defiscalizzato gli investimenti operati dalle società in territori colpiti da eventi alluvionali. La Cassazione ha chiarito che per fruire dell’agevolazione non è necessario che l’azienda abbia subito un danno concreto e immediato dall’evento calamitoso, essendo sufficiente che il Comune in cui si trova l’impresa sia inserito nell’elenco ufficiale dei territori interessati, predisposto dalla Presidenza del Consiglio.

Gli studi nella sospensione del provvedimento Agcm verso Ryanair 
Il Tar Lazio ha accolto il ricorso cautelare di Ryanair volto a sospendere il provvedimento dello scorso 20 febbraio con cui l’Agcm aveva vietato la nuova policy bagagli del vettore irlandese per presunta ingannevolezza. BonelliErede e Macchi di Cellere Gangemi hanno affiancato Ryanair in questo giudizio. BonelliErede ha agito con un team composto dai partner Claudio Tesauro e Raffaele Cassano e dai senior associate Giorgio Bitonto e Giulia Rochira; Macchi di Cellere Gangemi con un team costituito dai partner Matteo Castioni e Giannalberto Mazzei e dal senior associate Alessandro Di Carlo. A fronte della pronuncia dell’Agcm, Ryanair aveva prontamente proposto ricorso innanzi al Tar Lazio evidenziando l’assoluta trasparenza della propria politica in materia di bagagli e lamentando che tale delibera fosse lesiva della sua libertà tariffaria stabilita dalla disciplina europea in materia di trasporto aereo, limitativa della concorrenza e idonea a creare notevoli disagi anche ai passeggeri. Il Tar ha accolto il ricorso di Ryanair sospendendo la delibera dell’Agcm e riconoscendo così il diritto di tale vettore di continuare a dare piena esecuzione alla nuova policy bagagli.


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