In pillole

Contenziosi (26 settembre 2019)

26-09-2019

Contenziosi (26 settembre 2019)

 

Dla Piper vince con Elantas al tribunale di Ancona
Dla Piper ha difeso Elantas, società attiva nella produzione di materiali isolanti per l'industria elettrotecnica impiegati in motori elettrici, automobili, televisori, generatori eolici e computer, in un contenzioso relativo alle violazioni di segreti commerciali da parte di un ex dipendente. Nel procedimento di primo grado Elantas è stata rappresentata da Dla Piper con il partner Roberto Valenti, la lawyer Laura Gastaldi, Fulvia Cosattini e Micaela Jerusalmi, coadiuvati da Andrea Molinelli di Ancona e Alessandro Luzi di Ascoli Piceno. Il tribunale di Ancona - sezione specializzata in materia di impresa ha infatti condannato l'ex amministratore delegato della società al risarcimento di 4,5 milioni di euro in relazione alla riproduzione e all’utilizzo non autorizzato di segreti commerciali dopo la cessazione del rapporto di lavoro e di collaborazione con l'azienda. La decisione è stata appellata avanti la Corte d'Appello di Ancona. Nella decisione un particolare rilievo va attribuito al fatto che, sulla base del valore di bilancio del patrimonio informativo sopra indicato, il danno per la società è stato stimato applicando il criterio della royalty "teoriche" che sarebbero state richieste dall'azienda per concedere a terzi l'utilizzo dei segreti industriali, a prescindere dall’effettivo utilizzo che dei documenti è stato fatto dall’ex dipendente dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Pirola Pennuto Zei vince con Tecnoparco Valbasento in Cassazione
Pirola Pennuto Zei, con il partner Tonio Di Iacovo, ha assistito Tecnoparco Valbasento contro l’agenzia delle dogane e dei Monopoli innanzi alla corte di Cassazione. La suprema corte, in accoglimento del ricorso proposto da Pirola Pennuto Zei, ha riconosciuto che il diritto al rimborso della c.d. ecotassa (la quale ha natura di accise e imposta al consumo), derivante da eccedenza d'imposta versata secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile, non è soggetto alla previa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, prevista a pena di inammissibilità dall’art. 29, comma 4, L. 428/1990 nel diverso caso di pagamento di tributi riconosciuti indebiti perché incompatibili con norme comunitarie. Cassata la sentenza impugnata e accolto l’originario ricorso della contribuente, non rimane all’agenzia delle dogane che provvedere al relativo rimborso in favore della società contribuente.

C&L ottiene l’annullamento delle sanzioni Consob 
La corte di appello di Firenze accoglie l’opposizione di Letizia Liverini, partner in C&L unitamente a Giuseppe Campana, e annulla anche nei confronti dell’ing. Giuseppe Fornasari, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo della Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio, le sanzioni inflitte dalla Consob per ritenute carenze informative nella documentazione di offerta al pubblico di obbligazioni emesse dalla Banca nonché per presunta inerzia nell’adeguare il profilo di rischio delle obbligazioni subordinate emesse dalla Banca medesima, in relazione al deterioramento della relativa “situazione aziendale”. In particolare, la difesa dell’ing. Fornasari ha dimostrato che la Consob ha avuto conoscenza del deterioramento della situazione aziendale della Banca già nel dicembre 2013, e non anche dal maggio 2016 come, invece, sostenuto dai difensori dell’Autorità di Vigilanza. Conseguentemente, la corte di appello di Firenze ha dichiarato la tardività della Consob nell’esercizio del potere sanzionatorio e, quindi, l’illeggittimità dei provvedimenti adottati, in quanto emessi all’esito di un procedimento di contestazione iniziato solo nel 2016 e, pertanto, dopo la scadenza del termine di 180 giorni dall’accertamento degli addebiti contestati fissato dall’articolo 195, comma 1, d.lgs. 58/1998. 

Lgv con Wallmax al tribunale dell'Ue
WallMax vince dinanzi al tribunale dell’Unione europea contro Roxtec Ab, colosso svedese nella produzione e distribuzione di sistemi di sigillatura. Con sentenza pubblicata il 24 settembre 2019, il tribunale dell’Unione europea, seconda sezione, ha accolto le argomentazioni proposte da WallMax – assistita da Luigi Goglia e Giorgio Rapaccini di Lgv e da Francesca Ferrari di Eptalex – respingendo integralmente il ricorso presentato da Roxtec. La decisione ha statuito che non è possibile eternare il monopolio su un brevetto scaduto mediante la registrazione come marchio della rappresentazione bidimensionale del prodotto oggetto dell’invenzione scaduta. La sentenza rappresenta un’importante pronuncia a tutela della concorrenza tra imprese e introduce un autorevole freno all’abuso del ricorso al diritto dei marchi per conferire ad un’impresa un monopolio illimitato nel tempo su soluzioni tecniche o caratteristiche utilitarie di un prodotto liberamente utilizzabile. 


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