Vitale vince al Tar Campania sulla destinazione d’uso immobiliare
Il Tar Campania, Napoli, con la sentenza 5534/2019 ha accolto il ricorso proposto dallo studio Vitale per l’accertamento del diritto delle società Cdf Immobiliare e Ager Felix a ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla lesione del diritto soggettivo alla edificazione e connessi al ritardo nella definizione della pratica edilizia. Detta pratica era relativa all’ottenimento della variante al permesso di costruire n.183 del 29 ottobre 2009, con cambio di destinazione d’uso, per la realizzazione di n. 45 appartamenti per civile abitazione nell’ambito del P.U.A. zona Gb2 del Comune di Quarto. Il Collegio ha ritenuto che il ricorso meritasse accoglimento, atteso che il Comune non aveva prestato spontanea esecuzione a quanto disposto con precedente sentenza n.5152/2014, né rispettato i termini di cui all’art.20 del DPR n.380/2001, così contribuendo alla lesione di un interesse economicamente rilevante; sono risultati, dunque, integrati gli estremi di un comportamento quanto meno negligente dell’Ente.
Delfino Willkie Farr vince per Sogin contro la Regione Campania
Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher con il partner Stanislao Chimenti e il counsel Carmen Pollifrone ha assistito Sogin nella fase giudiziale che l’ha vista contrapposta alla Regione Campania dinanzi alla Corte di Appello di Napoli e nella successiva fase della procedura espropriativa presso terzi nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Campania. Il giudizio innanzi alla Corte di Appello di Napoli promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Campania nei confronti di Sogin si è concluso favorevolmente per quest’ultima con sentenza passata in giudicato che ha riconosciuto il rilevante credito (circa 15 milioni di euro) vantato dalla Sogin per una serie di prestazioni rese a favore delle appellanti volte a fronteggiare le situazioni di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania, del risanamento ambientale, idrogeologico e di regimentazione idraulica.
Nunziante Magrone vince per Fb Mondial sulla tutela del marchio
Nunziante Magrone ha ottenuto davanti alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Genova un accoglimento totale delle ragioni di Fb Mondial assistita dal socio Niccolò Ferretti. La disputa vedeva contrapposte Fb Mondial a due praticamente omonime società di un gruppo italo-inglese, le quali utilizzavano indebitamente il marchio Mondial oltre che nelle rispettive ragioni sociali anche sul web. La sentenza ha, tra le altre cose, inibito l’uso del segno Mondial, fissando una penale in caso di violazione dell’ordine.
UnioLex vince in Cassazione per Mondialpol
UnioLex, con i partners Olimpio Stucchi e Paola Gobbi, ha assistito con successo Mondialpol nella causa promossa da Sagi Holding (Scarpe&Scarpe) davanti alla corte di Cassazione. La causa era stata promossa contro Mondialpol, lamentando l’ammanco di oltre 2 milioni di euro nei trasporti dei valori eseguiti fra il 2001 ed il 2006 da diversi punti vendita della società alle banche destinatarie, a causa di appropriazioni attribuite a personale Mondialpol.
LS Lexjus Sinacta con Formula Imola vince al tribunale di Bologna
Il tribunale di Bologna, sezione Lavoro, ha respinto il ricorso presentato da Pier Giovanni Ricci contro la società di gestione del circuito Formula Imola, assistita da Gianluigi Serafini, partner di LS Lexjus Sinacta, e Roberto Marazzi. Nel luglio 2018 Ricci, ex direttore del circuito di Imola, aveva portato in tribunale la società Formula Imola, in quanto società di gestione del circuito, e Roberto Marazzi, il nuovo direttore dell’autodromo. Il ricorso presentato da Ricci chiedeva l’annullamento della selezione pubblica attraverso la quale, a maggio 2018, era stato scelto in sua sostituzione Marazzi, poiché privo dei requisiti necessari a ricoprire l’incarico. Ma la commissione esaminatrice, secondo quanto testimoniato da Formula Imola, ha valutato le esperienze professionali di Marazzi ritenendole “del tutto equipollenti ai requisiti richiesti”.
Gala e Aiget vincono in Cassazione con Caiazzo Donnini Pappalardo
Rino Caiazzo, coadiuvato da Enrico Di Tomaso, di Caiazzo Donnini Pappalardo, e Federico Tedeschini, coadiuvato da Grazia Gaspari, hanno difeso vittoriosamente davanti alla corte di Cassazione a sezioni unite la società Gala nel ricorso proposto dalla società E-distribuzione (Enel) avverso la sentenza n. 5620/2017 del Consiglio di Stato. Rino Caiazzo ha assistito anche Aiget, l’associazione italiana di grossisti di energia e trader. Il Consiglio di Stato nella sentenza aveva confermato l’annullamento della delibera 268/2015/R/eel relativa al “Codice di rete tipo per il servizio di trasporto dell’energia elettrica: disposizioni in merito alle garanzie contrattuali ed alla fatturazione del servizio” dell’Autorità per l’energia elettrica (Arera) nella parte che imponeva ai trader di fornire ai distributori garanzie anche per il pagamento degli oneri di sistema, benché non riscossi dal cliente finale. Per i giudici si tratta di oneri che la legge primaria pone esclusivamente a carico dei clienti finali parametrandoli ai loro consumi. I giudici hanno affermato, inoltre, che Arera non ha il potere di etero-integrare i contratti tra distributori e trader quanto ad adempimenti e oneri che la legge pone a carico di terzi (quindi estranei al contratto di trasporto e le relative prestazioni caratteristiche).
Bonetti & Delia, con il founder Santi Delia e Michele Bonetti, hanno assistito l’università magna graecia di Catanzaro nell’ampio contenzioso (sentenze nn. 1784/19 e da 1793 a 1798 del 2019 e n. 1902/19) generatosi a seguito del temporaneo mancato accreditamento di alcune scuole di specializzazione di medicina. Il Miur, difatti, oltre a comminare il mancato accreditamento in ragione del non raggiungimento di alcuni parametri imposti dall’Osservatorio nazionale, imponeva all’ateneo di accordare il trasferimento incondizionato a tutti gli specializzandi che ne facessero richiesta proprio in virtù della “sanzione” comminata. Il Tar Calabria, adito dagli specializzandi che reclamavano l’immediata ottemperanza a tale clausola, ha dapprima rigettato le loro domande ritenendo che sul tema abbia giurisdizione il giudice ordinario e che, anche per tale ragione, la domanda di applicazione dell’istituto del silenzio – assenso non possa trovare applicazione ed in seguito, in separato contenzioso, si è espresso sulla natura di tale vincolo ministeriale su ricorso proposto dall’Ateneo. Il Tar, aderendo alle tesi di Santi Delia, ha ritenuto che il decreto ministeriale invade le competenze dell’ateneo, ragion per cui “ogni diversa interpretazione esporrebbe la disposizione medesima ad evidenti profili di nullità (e, quindi, di inefficacia), per difetto assoluto di attribuzione”. L’interpretazione “autentica” del provvedimento impugnato, dunque, ha fatto solo formalmente venir meno l’ammissibilità dell’impugnazione che ha, al contrario, consentito affermarsi la piena potestà dell’ateneo circa l’attività da compiere ai fini dell’evasione delle istanze, con ciò confermando integralmente la tesi difensiva di Bonetti & Delia.