Mfa vince in Cassazione per Lorental
Massimo Frontoni Avvocati (Mfa), con un team formato dal name partner Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, ha assistito vittoriosamente Lorental in una controversia afferente al settore delle grandi opere nei confronti del Comune di Marsala, dinnanzi la prima sezione civile della suprema Corte di Cassazione, che con ordinanza del 26 febbraio ha accolto il ricorso proposto dallo studio. Nello specifico Lorental richiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittima sospensione dei lavori disposta dal Comune di Marsala e la ritardata esecuzione dell’opera in appalto, il mercato ittico all’ingrosso del Comune. La decisione della Corte di Cassazione conferma il principio di diritto per cui la riserva in caso di sospensione dei lavori, che si riveli ab origine illegittima, deve essere immediatamente apposta, salva la facoltà di precisarla nelle successive iscrizioni nel caso non sia quantificabile il danno subito, ha però chiarito che in tal caso deve attribuirsi rilevanza alla «successione di riserve sul punto iscritte, che nei contenuti sono tra loro destinate ad integrarsi» dall’esame combinato delle quali deve essere, quindi, desunta la volontà dell’appaltatore. La suprema corte ha quindi cassato e rinviato alla Corte d’appello di Palermo che in diversa composizione provvederà anche alla regolamentazione delle spese di giudizio e legittimità.
Sticchi Damiani vince al Cds per Tg Energie Rinnovabili
La quarta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso proposto da Andrea Sticchi Damiani nell’interesse di Tg Energie Rinnovabili, ha dato nuovo impulso al progetto di realizzazione di una centrale eolica off shore di potenza pari a oltre 100 Mw nel tratto di mare antistante il comune di Brindisi. In particolare, il giudice amministrativo ha annullato i provvedimenti con cui le amministrazioni statali avevano sospeso l’iter autorizzativo nelle more dell’approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo previsti dal d.lgs. n. 201/2016. Il Consiglio di Stato ha censurato l’illegittimità dell’operato amministrativo nella misura in cui la questione non era stata sottoposta alla Presidenza del consiglio ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c.bis, della legge 400/1988. Di interesse per gli operatori del settore è, nello specifico, la statuizione per cui il d.lgs. n. 201/2016 «non prevede misure di salvaguardia in pendenza del procedimento di approvazione dei piani di gestione» con la conseguenza che troverà applicazione la normativa ratione temporis vigente in sede di bilanciamento degli interessi in gioco da parte della Presidenza del Consiglio.
Ejc Roberti vince per la Società Cooperativa Taxi Torino
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha pubblicato oggi la sentenza con cui, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato dalla cooperativa Taxi Torino, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento cautelare del 29 novembre 2018 con l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha disposto misure cautelari provvisorie ex art. 14 bis della L. 287/1990 nei confronti della cooperativa Taxi Torino nell’ambito di un procedimento teso ad accertare l’asserita violazione dell’art. 102 Tfue. Taxi Torino è stata assistita dallo studio Ejc-Roberti, con i partner Gian Michele Roberti e Guido Bellitti, coadiuvati dall’associate Alice Rivolta e da Leopoldo Facciotti. La sentenza ha accolto le censure formulate da Taxi Torino in ordine ai numerosi vizi istruttori e motivazionali che hanno inficiato il provvedimento, sia con riguardo all’assenza di un asserita urgenza di provvedere e di un pericolo di danno irreparabile per la concorrenza sia con riguardo al merito dell’asserito abuso di posizione dominante. Più specificamente, il Consiglio di Stato ha accolto le doglianze di Taxi Torino con riguardo alla definizione del mercato geografico e del prodotto, nonché le doglianze relative all’errata valutazione della portata della clausola di esclusione in caso di violazione da parte del socio tassista della clausola di esclusiva, inserita nello statuto della cooperativa. Infine, la sentenza riconosce che il provvedimento impugnato ha del tutto ignorato il riscontro fattuale opposto dall’appellante sulla circostanza che la bassa propensione, tra i tassisti affiliati o registrati a Mytaxi, ad attivarsi sulla piattaforma stessa deriverebbe più dalla politica commerciale adottata da detta società nei confronti dei tassisti, che dalla sussistenza della citata clausola di non concorrenza posta da Taxi Torino.
Armella con Lombarda Petroli vince in Cassazione sulle accise
Armella, con il name partner Sara Armella, ha ottenuto un’importante pronuncia della Corte di Cassazione in favore della raffineria Lombarda Petroli, ora dichiarata fallita. Tema del contendere un avviso di pagamento e un atto di contestazione di sanzioni inerenti le accise sugli oli minerali, per una pretesa complessiva superiore ai 10 milioni di euro. La Cassazione, accogliendo le difese di Armella, ha chiarito che le verifiche compiute dai pubblici funzionari, attestanti la quantità di prodotto giacente, soggetta ad accisa, hanno forza di fonte probatoria privilegiata. La pretesa contestata, poiché fondata su altri elementi, meramente indiziari, è stata integralmente annullata e con essa anche le sanzioni.
Di Tanno vince in Ctr Lombardia per Itas e Sun Alliance
Di Tanno ha vinto presso la Commissione tributaria della Lombardia un contenzioso per Itas e Sun Alliance. La Commissione, infatti, ha respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la decisione di primo grado sulla cessione di azienda intervenuta fra Sun Alliance e Itas, difese dallo studio con un team composto dai partner Tommaso Di Tanno e Marco Sandoli. La questione - che, vertendo in materia di imposta di registro, vedeva le parti obbligate in solido - aveva per oggetto la valutazione di due rami d’azienda, acquisiti da Itas, che l’ufficio impositore intendeva rettificare sulla base di parametri teorici. I difensori hanno invece dimostrato che, quando un’operazione è condotta con trasparenti procedure di mercato, si determina un valore indubitabilmente oggettivo e non può, quindi, farsi ricorso a controprove basate su meri schemi valutativi teorici, quand’anche (e non era questo il caso) tecnicamente ben motivati.
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