In pillole

Contenziosi (8 agosto 2019)

08-08-2019

Contenziosi (8 agosto 2019)

 

Eversheds con Olicar Gestione contro l’Asl Roma 2 
Olicar Gestione, assistita da Eversheds Sutherland, con il team di diritto amministrativo coordinato dal partner Mariangela Di Giandomenico e composto da Diana Elena Brici ed Enrica Cortelli, dopo un giudizio davanti al Tar Lazio, che l’ha vista contrapposta all’Asl Roma 2, vince il ricorso proposto contro l’aggiudicazione all’impresa Guerrato dell’appalto di multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici agli immobili dell’Asl Roma 2, del valore di circa 39 milioni di euro. Il Tar Lazio – con sentenza pubblicata il 31.7.2019 n. 10187 – accogliendo il ricorso di Olicar Gestione, ha annullato l’aggiudicazione disposta con scorrimento della graduatoria, ex art. 140 del precedente codice appalti, e dichiarato inefficace il contratto che era stato già stipulato, non avendo l’aggiudicatario i requisiti richiesti dalla legge per l’affidamento delle commesse pubbliche. Infatti, benché in precedenza sottoposta a una procedura di concordato con continuità aziendale, la società Guerrato «non [aveva] chiesto l’autorizzazione al giudice delegato né [aveva] prodotto la documentazione di cui all’art. 186 bis, comma 5, della legge fallimentare». La sentenza ha chiarito come le garanzie poste dall’art. 186 bis, co. 5, della L.F. siano vincolanti anche rispetto all’interpello di un soggetto qualificatosi in posizione utile nella graduatoria di una gara già conclusa. Tali garanzie, ritiene il Tar, si richiedono anche nel caso in cui il concordato preventivo con continuità aziendale sia stato omologato, non riacquistando l’impresa la piena capacità contrattuale per il solo fatto dell’intervenuta omologa del concordato medesimo.  

Ughi e Nunziante con Rockhopper Italia e Sea View 4 Corporation
Ughi e Nunziante vince al Tar Abruzzo e presso il Tar Toscana. Il Tar Abruzzo ha accolto il ricorso promosso da Rockhopper Italia, assistita da Ughi e Nunziante, con un team guidato da Andrea Marega e Roberto Leccese, annullando il parere negativo di compatibilità ambientale espresso dalla regione Abruzzo sul progetto del pozzo esplorativo “Santa Liberata 1 Dir”, da realizzarsi nel Comune di Scerni, nell’ambito del permesso di ricerca di idrocarburi gassosi “Civita”. La Regione aveva motivato la sua contrarietà al progetto sulla base di un’ordinanza del comune di Scerni con cui era stato disposto il divieto di accesso ai mezzi pesanti superiori a 20 tonnellate sull’area interessata dal permesso, che invece il Tar ha ritenuto non escludesse l’eccezionalità del transito. Il Tar Toscana ha accolto la domanda avanzata dalla società concessionaria del porto turistico di lusso di Marina Cala Galera, nonché dall’interveniente Sea View 4 Corporation, difesa da Ughi e Nunziante, con un team guidato da Andrea Marega e Filippo Mazza, annullando il provvedimento con cui il comune di Monte Argentario aveva ridotto di trent’anni la durata della concessione demaniale marittima, riportandone la scadenza dal 2050 al 2020. Il Comune di Monte Argentario, circa due anni prima, aveva autorizzato la proroga fino al 2050 della concessione demaniale marittima, che sarebbe venuta in scadenza nel 2020. L’amministrazione comunale aveva poi deciso di revocare tale proroga, andando però oltre il tempo massimo di 18 mesi consentito dalla legge, come rilevato dal Tar Firenze in sede di annullamento. 

Ag vince al Tar Lazio per Acea

Ag, nella persona di Andrea Grazzini, ha affiancato Acea in due contenziosi davanti al Tar Lazio, nell’ambito di una questione di rilevanza generale: se le imprese che attivano la procedura di concordato ‘in bianco’ debbono essere escluse dalle gare d’appalto. Il Tar Lazio, con le sentenze 4782 e 4783 della sezione II ter, ha esaminato la questione e ha accolto la tesi di Grazzini, secondo cui l’impresa che abbia avviato il concordato in bianco, ma non abbia ancora presentato il piano di continuità (e senza che quest’ultimo abbia ricevuto il vaglio del Tribunale) perde i requisiti di partecipazione, ex art. 80, comma 5, lettera b. Il Tribunale ha perciò respinto i ricorsi che erano stati presentati da due diverse imprese, e confermato il provvedimento di esclusione che Acea aveva adottato su mio consiglio. 

Gli studi nella vittoria dell’Inter alla corte federale d’appello Figc

Con decisione pubblicata in data 6 agosto 2019, dopo quella emessa dal collegio di garanzia presso il Coni lo scorso 6 maggio e quella del tribunale federale nazionale della Figc in data 11 luglio 2019, anche la corte federale d’appello della Figc ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Juventus per far revocare lo scudetto vinto dall’Inter all’esito del campionato 2005-2006. L’Inter è stata assistita dai propri legali interni Cesare Scalia e Michela Tommaseo, che hanno lavorato in team con Luisa Torchia, Ferdinando Emanuele, Roberto Argeri e Alessio D’Alessandro di Cleary Gottlieb nonché con Adriano Raffaelli, Angelo Capellini e Kostandin Peci. La Juventus aveva nuovamente impugnato la delibera con cui il consiglio federale della Figc, in data 18 luglio 2011, ha rigettato la richiesta di revocare il provvedimento del commissario straordinario Guido Rossi in data 26 luglio 2006. In alternativa, la Juventus aveva chiesto di sospendere il procedimento in attesa che si concluda il nuovo giudizio che ha da poco proposto dinanzi al Tar Lazio. Anche questa decisione si inserisce nel nuovo round di ricorsi proposti dalla Juventus nel 2019 dinanzi agli organi di giustizia sportiva dopo la sentenza con cui le sezioni unite della corte di Cassazione, a dicembre 2018, avevano dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione dei giudici statali sulla controversia.

Liparota Vazzana vince per Trade Art 2000 al tribunale di Roma 
Liparota Vazzana, con un team guidato da Francesca Santarcangelo, ha difeso Trade Art 2000 in un giudizio di revocatoria fallimentare ai sensi dell’art. 67, 2 comma e 69 bis, 2 comma, l. fallimentare, intrapreso dalla provincia italiana della Congregazione dei Figli dell’Immacolata Concezione. In particolare, il tribunale ordinario di Roma, sezione fallimentare, ha affermato come nei giudizi di revocatoria fallimentare ex art. 67, 2 comma, l. fall. compete a parte attrice fornire adeguati riscontri probatori atti a dimostrare l’effettiva conoscenza da parte del beneficiario dei pagamenti dello stato di insolvenza in cui versava il debitore (cd. scientia decoctionis). A tal proposito risultano privi di valenza probatoria, sia la pendenza di numerose procedure esecutive a carico della debitrice sia i numerosi articoli di stampa apparsi su quotidiano e periodici, che evidenziavano la drammatica situazione finanziaria della stessa. E infatti, da un lato le procedure esecutive non sono soggette a forma di pubblicità e quindi non sono conoscibili dai soggetti che non vi partecipano, dall’altro le notizie di stampa non costituiscono fonti ufficiali e attendibili delle informazioni in esse contenute. 

Lgv con la federazione contro la pirateria musicale e multimediale
Con ordinanza pubblicata il 2 agosto 2019, il Tar Lazio ha accolto le argomentazioni proposte da Fpm – federazione contro la pirateria musicale e multimediale assistita da Simona Lavagnini e Alessandro Bura di Lgv, confermando la legittimità del provvedimento cautelare emesso da Agcom di disabilitazione all’accesso dall’Italia di un noto sito di stream ripping, Yout.com, a seguito dell’istanza proposta da Fpm stessa per conto dei propri associati, case discografiche titolari dei diritti d’autore sulle opere dell’ingegno. Il sito in questione consentiva agli utenti di scaricare in formato mp3 (e quindi in via permanente) contenuti protetti che sarebbero stati accessibili dagli utenti esclusivamente in modalità streaming attraverso note piattaforme di videosharing (YouTube e simili). I siti di stream ripping consentono infatti di “strappare” il contenuto musicale del videoclip messo a disposizione dai titolari dei diritti in modalità streaming convertendone il formato e consentendone lo scaricamento permanente, in violazione dei diritti d’autore dei titolari e dei relativi licenziatari, e rimuovendo le misure tecnologiche di protezione. Il provvedimento cautelare di disabilitazione all’accesso emesso da Agcom è stato impugnato dal sito di stream ripping dinanzi al Tar sulla base della presunta legittimità del servizio, e comunque affermando la carenza di istruttoria e la mancanza di proporzionalità del procedimento e del provvedimento. Tutte le argomentazioni sono state respinte dal tribunale amministrativo che ha confermato la legittimità del provvedimento inibitorio emesso da Agcom a fronte del carattere diffusivo, non controllabile e, in concreto, irreparabile delle violazioni di diritto d’autore che possono quotidianamente verificarsi attraverso il sito di stream ripping in questione. 

Cornelli Gabelli con Tecnimont per l'escussione di un performance bond
Marco Bergamaschi e Martina Roveggio di Cornelli Gabelli hanno assistito Tecnimont - al proprio interno assistita dal group general counsel Fabio Fagioli e dal legal counsel Claudio Fornasari - nell’ambito di plurimi ricorsi cautelari promossi da un fornitore di servizi di logistica al fine di inibire il pagamento di un performance bond da oltre 1 milione di dollari. All'esito di tali procedimenti cautelari il tribunale di Milano ha emesso: una prima ordinanza collegiale che ha stabilito, oltre alla carenza del periculum in mora, l’incompetenza funzionale del giudice istruttore ex art. 669-quater c.p.c. come sostenuto dalla difesa di Tecnimont; una seconda ordinanza con cui ha affermato la legittimità dell’escussione del performance bond (carenza di fumus boni iuris) e una terza ordinanza con cui ha rigettato il ricorso avversario per carenza di interesse ad agire. La banca garante (Monte dei Paschi di Siena) ha pertanto dato corso al pagamento della garanzia bancaria.

 


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