Corruzione e “mediazione qualificata”: una sottile linea di confine

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di reati contro la pubblica amministrazione ha fornito delucidazioni circa la distinzione tra corruzione e mediazione qualificata.

23-05-2022

Corruzione e “mediazione qualificata”: una sottile linea di confine

 

A cura di Marcello Montalbano, Managing Partner Palermo di Tmdplex

 

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di reati contro la pubblica amministrazione ha fornito talune importanti delucidazioni circa i contorni di alcune fattispecie che spesso pongono questioni di dubbio inquadramento.

Tra l’altro, i giudici di legittimità si sono soffermati sulla linea di confine intercorrente tra la commissione del reato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio e la meno grave fattispecie di traffico di influenze illecite.

A prima vista, la differenza tra i due delitti sembra abbastanza marcata, atteso che, mentre il reato di cui all’art. 319 disciplina la condotta di c.d. corruzione propria, quello previsto dall’art. 346 bis riguarda l’ipotesi di un’interferenza illecita, prodromica rispetto al compimento di una condotta corruttiva, resa possibile grazie allo sfruttamento di relazioni con un pubblico ufficiale: in altri termini l’illecita influenza su un pubblico agente che un “trafficante” promette di esercitare, dietro compenso, in favore di un soggetto interessato. Fin qui, nulla quaestio.

Problemi da un punto di vista applicativo si manifestano però nel momento in cui la condotta di cui all’art 346 bis venga posta in essere da un soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Infatti, mentre il delitto di corruzione, in quanto reato proprio, si riferisce soltanto a chi rivesta una determinata qualifica (fermo restando quanto previsto dall’art. 321 c.p. per il corruttore), il delitto di traffico di influenze illecite può essere posto in essere da chiunque, rilevando solo come aggravante la condotta di un eventuale “mediatore qualificato”.

Orbene, ogni qualvolta le due fattispecie sono sovrapponibili a causa della medesima qualifica di chi compia la condotta prevista dalle rispettive norme, si pone il problema di capire in quale dei due reati quel comportamento concretamente ricada; il che non è sempre di immediata individuazione.

Come accennato, la Cassazione ha recentemente fornito alcune linee guida per identificare i confini applicativi delle due norme in esame. Con la sentenza 8330/2022, i giudici di legittimità hanno chiarito che quando l'atto oggetto di mercimonio sia riferibile alle competenze dell'ufficio cui appartiene il corrotto, la condotta rientra nell'alveo dell'art. 319 c.p. anche se non vi è coincidenza tra soggetto deputato al compimento dell'atto e soggetto corrotto.

Nel caso oggetto della presente sentenza, gli imputati erano stati condannati nell’ambito di vicende di corruzione in favore di un soggetto destinatario di attività di verifiche in materia fiscale. In particolare, i soggetti ritenuti responsabili di corruzione ex art. 319 c.p. non coincidevano con coloro che concretamente avrebbero dovuto eseguire l’atto in favore del privato, ma appartenevano al medesimo ufficio di questi ultimi svolgendo mansioni diverse. In ragione di tale circostanza, dunque, la difesa aveva chiesto che il reato venisse riqualificato in quello ex art. 346 bis, poiché i pubblici ufficiali assumevano il ruolo di meri faccendieri che (non rientrando nei loro compiti l’attuazione dell’accertamento fiscale) svolgevano un’attività di influenza illecita sui verificatori deputati all'accertamento, quale oggetto del patto contestato al ricorrente.

In questa occasione la Corte ha invece chiarito che le condotte contestate dovevano essere qualificate ex art. 319 c.p. in ragione del fatto che gli imputati, appartenendo al medesimo ufficio dei deputati all’accertamento di cui sopra, fossero in grado di esercitare nei loro confronti una forma di influenza e fossero dunque dotati di poteri funzionali propri di quell’ufficio.

Orbene, la linea di demarcazione tra le suddette fattispecie risiede essenzialmente nella totale estraneità del “mediatore qualificato” rispetto all’atto posto, o da porre in essere in favore del privato.

Come specificato in altre occasioni dal Supremo collegio, infatti, “non ricorre il delitto di corruzione passiva se l’intervento del pubblico ufficiale in esecuzione dell’accordo con il privato non comporti l’attivazione di poteri istituzionali propri del suo ufficio o non sia in qualche maniera a questi ricollegabile, e invece sia destinato a incidere nella sfera di attribuzioni di pubblici ufficiali terzi rispetto ai quali il soggetto agente è assolutamente carente di potere funzionale” (Cass. pen. Sez. VI, n. 40518 del 08/07/2021; Cass. pen. Sez. VI, n. 23355 del 26/02/2016, Rv. 267060).

In altre parole, quando la mediazione viene posta in essere da un soggetto che, pur rivestendo una determinata qualifica, si comporta, di fatto, alla stregua di un privato cittadino (essendo del tutto privo di poteri funzionali rispetto al compimento di quell’atto o attività), questa viene considerata dalla giurisprudenza come una condotta rientrante nell’ambito del delitto di traffico di influenze illecite.

Al contrario, quando vi potrà essere una certa ingerenza del pubblico ufficiale rispetto al provvedimento oggetto di mercimonio, tale circostanza integrerà una corruzione.

 

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