Mancano ormai pochi mesi all’entrata in vigore della legge Spazzacorrotti, che porterà importanti novità in tema di corruzione pubblica e privata. Tra le novità più salienti, che cambieranno le carte in tavola per gli operatori del settore a partire dal 1 gennaio 2020, ci sono il generale aumento delle pene e l’aggravamento delle sanzioni accessorie; la modifica della disciplina della prescrizione e il diniego dei benefici penitenziari; la possibilità di usufruire di una speciale causa di non punibilità in caso di volontaria collaborazione e l’opportunità di utilizzare captatori informatici in fase di indagine.
TopLegal, in collaborazione con Cagnola e con la partecipazione di Perroni, ha acceso un faro sulla questione nel corso di una tavola rotonda svoltasi nella cornice di Palazzo Matteotti a Milano lo scorso 22 ottobre. All’incontro hanno preso parte Fabio Cagnola, founding e managing partner di Cagnola; Riccardo Lucev, senior associate di Cagnola; Carlo Nocerino, procuratore aggiunto della Repubblica presso il tribunale di Brescia e Giorgio Perroni, founding e managing partner di Perroni.
In apertura ha preso la parola Carlo Nocerino che ha espresso – nella sua veste di pubblico ministero – un giudizio generalmente positivo sulla nuova normativa. In particolare, in controtendenza rispetto alle proteste dell’Unione delle Camere Penali di questi giorni, apprezza l’estensione dei termini di prescrizione. Infatti, nell’ottica di chi deve svolgere le indagini, avere più tempo per celebrare i processi e ottenere condanne è un fattore positivo.
Non è dello stesso avviso Cagnola, che invece ritiene la prescrizione uno strumento fondamentale di garanzia della ragionevole durata del processo. Mentre il rischio, a seguito della riforma, è che i processi di impugnazione possano avere tempi molto lunghi, in contrasto con il principio del giusto processo. Secondo Cagnola, servirebbe dunque un correttivo alla normativa che assicuri la rapidità del processo. Anche Perroni è intervenuto, sostenendo che vi sia un vero e proprio diritto alla prescrizione. Nella situazione attuale, precisa Perroni, la sola pendenza del processo penale è una pena e la prescrizione è un modo efficace per limitarla.
Altro argomento di discussione è stata l’eliminazione dei benefici penitenziari per i condannati a reati di corruzione. Questi ultimi, infatti, non possono accedere alle misure alternative della pena se non in condizioni eccezionali. Ma l’aspetto più allarmante, sottolinea Cagnola, è che la norma si applicherà retroattivamente. E così, per esempio, coloro che in passato hanno patteggiato per ottenere una pena inferiore ai 4 anni, caso in cui è possibile beneficiare dell’affidamento in prova, potranno rischiare di andare in carcere. Sul punto, però, Nocerino ha un’opinione diversa: i benefici penitenziari sottostanno all’alea della produzione legislativa e quindi non c’è violazione del principio di legalità e irretroattività della legge penale.
L’intervento di Riccardo Lucev si è focalizzato sulla causa di non punibilità prevista per il “delatore”. Secondo questa norma, colui che si autodenuncia entro 4 mesi dalla commissione del fatto non è punibile purché fornisca la prova del reato e indicazioni utili per individuare gli altri responsabili. Due sono le principali criticità sollevate dal panel di relatori: il possibile squilibrio processuale tra la parte “delatrice” e la parte accusata e l’ingiustificata previsione del periodo di 4 mesi. L’intervento ha poi analizzato la possibilità di utilizzare il captatore informatico in fase di indagine per i reati corruttivi.
La tavola rotonda si è conclusa con l’intervento di Perroni, il quale ha delineato la genesi e l’evoluzione della normativa riguardante la corruzione tra privati. L’aspetto più importante introdotto dalla legge Spazzacorrotti è la procedibilità d’ufficio del reato, un tassello importante che permetterà di far emergere con più decisione il fenomeno corruttivo, notoriamente legato all’omertà dei soggetti coinvolti.
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