Corte dei Conti, ANAC e Google ….

di Alessandro Renna – Founder di 4cLegal

20-11-2017

Corte dei Conti, ANAC e Google ….

Da qualche tempo mi diletto -si fa per dire- a digitare su Google le parole chiave “incarichi legali” e a osservare i risultati della ricerca presenti sotto la sezione “Notizie”.

Compaiono pagine e pagine di articoli che riguardano verifiche e inchieste di Corte dei Conti e ANAC sugli affidamenti di incarichi di patrocinio svolti da soggetti pubblici. I temi sono sempre i soliti: mancata dimostrazione della necessità di avvalersi di professionisti esterni all’ente e/o modalità di selezione dei professionisti assegnatari degli incarichi palesemente inadeguate. Per farla breve, non risulta chiaro perché l’ente ha ritenuto insufficienti le proprie risorse umane interne (in taluni casi particolarmente numerose) e quali sono state le logiche che hanno condotto a scegliere un determinato avvocato (in taluni casi assegnatario di numerosi incarichi di valore complessivo particolarmente significativo).

Con riferimento al secondo dei due temi, ossia le modalità di selezione degli avvocati, tanto la Corte dei Conti quanto l’ANAC hanno espresso molto chiaramente quale sia il processo da seguire, ossia la procedura comparativa (beauty contest).

Un recente provvedimento della Corte dei Conti ha espressamente precisato, evidenziazioni nostre, quanto segue: “L’affidamento diretto di un incarico di patrocinio legale, operato dall’ente in analisi, si pone in contrasto con la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che esclude la possibilità di effettuare l’affidamento in via fiduciaria, giurisprudenza oggi avvalorata dalle richiamate novità normative di cui al d.lgs. n 50/2016. La mancanza di una procedura comparativa, infatti, viola i principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza” (Corte dei Conti Reggio Emilia Delibera 156 2017). Riporto questa, ma potrei riportarne numerose altre di identico tenore.

Per altro verso, l’ANAC ha precisato di recente che “gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall’amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell’affidamento”. Albo e beauty contest, questa è l’indicazione.

Quali sono quindi i motivi che portano i soggetti pubblici -ancora molto spesso- a scegliere gli avvocati senza seguire un processo concorrenziale che preveda la raccolta e comparazione di offerte?

A nostro avviso i problemi principali sono tre.

  1. Disinformazione: capita, ancora abbastanza spesso, che operatori pubblici non conoscano gli orientamenti che pure sono applicabili al loro lavoro. Strano ma vero.
  2. Preferenza per la relazione: pur conoscendo gli orientamenti citati, molti operatori continuano a ritenere prevalente la necessità di affidarsi a soggetti di loro fiducia in modo “diretto”. Il principio fiduciario, insomma, non pare suscettibile di temperamenti e oggettivazioni, e ha acquisito a tutti gli effetti dignità normativa. Strano ma vero.
  3. Rifiuto delle gare al ribasso: la procedura comparativa viene vista sostanzialmente come una gara al ribasso, inidonea per la scelta di avvocati e per l’acquisto di servizi legali. Tuttavia, dove è scritto che le procedure comparative non possano, anzi debbano, privilegiare le componenti qualitative? Da nessuna parte, e ci stiamo prodigando per sensibilizzare sul tema. Strano e vero.

Con l’entusiasmo tipico di una startup innovativa stiamo lavorando per creare una nuova sensibilità nel mercato legale italiano del mondo pubblico. ANAS e GSE sono i primi operatori ad aver scelto il beauty contest, anche prima del recente Codice degli Appalti. La strada è lunga ma il percorso è segnato.


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