Giovedì 25 febbraio, presso la sede milanese di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, si è svolto il quarto di una serie di appuntamenti che lo studio, in collaborazione con TopLegal, ha dedicato agli esponenti del mondo bancario, finanziario e assicurativo. L'obiettivo degli incontri, seguiti anche in videoconferenza presso la sede romana di Cleary Gottlieb e in diretta via web, è stato discutere in chiave operativa dei recenti interventi normativi, delle nuove disposizioni e delle principali novità che stanno interessando gli operatori del settore. Il quarto seminario, in particolare, è stato dedicato al ruolo dell’in-house alla luce di Crd IV e Solvency II. Relatori: Laura Prosperetti di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, la professoressa Albina Candian dell’omonimo studio e Valentina Zadra di Credit Suisse.
Protagonisti del dibattito, gli aspetti di maggiore interesse per i legali interni delle banche, delle società di investimento e delle compagnie assicurative della nuova normativa prudenziale di matrice europea, incluse le norme sul capitale di vigilanza, l’impatto dei rapporti con le controparti contrattuali sui requisiti prudenziali applicabili, le nuove regole sul governo societario, i limiti alle remunerazioni e le sanzioni. «Temi aperti, che richiedono una presa di coscienza da parte di tutti gli operatori», ha sottolineato Candian, prima di approfondire la direttiva europea Solvency II che, dopo essere stata recepita in Italia nel 2015, ha modificato il Codice delle Assicurazioni (d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005).
Nel nuovo quadro, il ruolo dell’in-house è stato fortemente sollecitato. Infatti, al fine di garantire la sana e prudente gestione dell’impresa assicurativa, la direttiva accorda un ruolo decisivo alla regolamentazione della governance, nonché alla disciplina dei controlli interni dell’impresa.
Ai sensi dell’art. 30 del Codice delle Assicurazioni, così come modificato dal recepimento della direttiva, le imprese devono dotarsi almeno della funzione di: gestione dei rischi, verifica della conformità, revisione interna ed attuariale. «A causa della quantità di regolamentazione, nell’ultimo anno per le assicurazioni si è aperto un vero e proprio cantiere Solvency», continua Candian, preannunciando che in arrivo potrebbe già esserci un nuovo grande tema. Infatti, è stato recentemente sottoposto a pubblica consultazione uno schema di Regolamento Ivass recante «Disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità conseguente all’implementazione nazionale delle linee guida Eiopa sulla valutazione interna del rischio e della solvibilità».
Come la Solvency II per le assicurazioni, la Crd IV ha apportato cambiamenti molto significativi alla disciplina prudenziale delle banche e delle imprese di investimento, con la previsione di requisiti di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevati e l’introduzione dei c.d. capital buffer. La Crd IV ha modificato profondamente anche la governance delle banche, i sistemi di remunerazione degli esponenti bancari e la disciplina delle sanzioni. .
«La Crd IV è considerata una normativa tecnica prevalentemente di competenza dei dipartimenti finance e risk management, ma pone problemi interpretativi rilevantissimi, che finiscono puntualmente sul tavolo dell’in-house», nota Laura Prosperetti: «Un esempio recente è la questione, non del tutto risolta, della rilevanza dei requisiti aggiuntivi di capitale (di Secondo Pilastro) nella determinazione dei limiti alle distribuzioni agli azionisti e ai detentori di strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1».
«Per l’in-house la Crd IV è stata un cambiamento estremamente significativo per le modalità con cui le nuove norme vengono applicate», aggiunge Valentina Zadra: «Il legale interno deve fare attività di aggiornamento quotidiano dei processi interni e dei rapporti tra le varie funzioni a causa dei technical standard che sono emessi con frequenza pressoché settimanale. Dal 2014, quindi, le strutture interne che si occupano di legale e di gestione del rischio sono in trincea».
Il dibattito alla fine dell’incontro si è incentrato sull’impatto dell’art. 194 del Crr, che prevede che le banche ottengano una legal opinion indipendente, eventualmente dal proprio legale interno, per ciascuno strumento di attenuazione del rischio di credito utilizzato.
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